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Regola tecnica di prevenzione incendi per attività commerciali di superficie superiore a mq 400

 
 
Pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq".

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, costruzione e esercizio delle attivita' commerciali all'ingrosso o al dettaglio, centri commerciali compresi, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, superiore a mq 400, di nuova realizzazione, per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

A tal fine dette attività commerciali dovranno essere realizzate e gestite, in modo da:
-minimizzare le cause di incendio;
-garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
-limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
-limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
-assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
-garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Per le attivita' esistenti, alla data di entrata in vigore del decreto, nelle quali sono previsti interventi comportanti la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle  caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni previste dalla regola tecnica allegata al decreto si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica ovvero di aumenti di volume.
Se l'aumento di volume e' superiore al 50% della volumetria esistente, fermo restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove attivita'.

Non sussiste l'obbligo di adeguamento alla regola tecnica allegata al decreto per le attivita' commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in una delle seguenti situazioni:
- sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
- siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

I progetti presentati ai competenti comandi provinciali, in data precedente alla entrata in vigore del decreto, per l'acquisizione del parere di  conformita', al fine della apertura di nuove attivita' commerciali, sono esaminati dai comandi medesimi facendo riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.

Resta ferma la possibilita', per le attività esistenti, di avvalersi, su base volontaria, della regola tecnica allegata al decreto.
 

Maggiori Informazioni sul Sito dell'Osservatorio Normativa

 
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