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Procedimento semplificato autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità

 
 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 9 luglio 2010, n, 139 - "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni."

Con questo provvedimento vengono precisati, gli interventi di lieve entità, da realizzarzi su aree o immobili sottoposti alle norme di cui alla parte III del DLgs 42/2004, che possono essere assogettati al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, di cui art. 146, comma 9, del Codice dei beni culturali, sempre che comportino un alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici rientranti tra quelli elencati all'allegato 1.

L'istanza per il rilascio  dell'autorizzazione semplificata deve essere corredata da   una   relazione    paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello, indicato al comma 2, «Scheda per  la  presentazione  della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico e' valutato mediante una documentazione  semplificata» di cui al DPCM 12 dicembre 2005.
Nella relazione il tecnico abilitato, inoltre, attesta la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica; o, qualora l'autorità preposta al rilascio non coincida con quella competente in materia urbanistica, allega l'attestazione  di conformità urbanistica degli interventi rilasciata dal comune territorialmente competente, o, in caso di DIAE, allega le asseverazioni di cui all'art 23 del DPR 380/2001,TU dell'Edilizia.

La trasmissione dei documenti, ove possibile, può avvenire in via telematica o, nel caso l'istanza riguardi interventi di cui all'art. 38 del DL 112/2010 convertito con modificazioni dalla L 133/2010, tramite lo sportello unico per le attività produttive.

Il procedimento semplificato si dovrebbe concludere con un provvedimento espresso entro 60 gg (30gg a disposizione dell'amministrazione competente e 30gg per la soprintendenza), salvo le sospensioni previste dalla procedura, così come indicato dettagliatamente all'art. 4.
L'amministrazione competente, nel termine di 30gg, effettua le verifiche e valutazioni e, qualora ne ricorrano i presupposti, può adottare il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento.
 

Maggiori Informazioni sul Sito dell'Osservatorio Normativa

 
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