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  Regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi  

Regolamento di semplificazione delle procedure di prevenzione incendi

 
 

Il Consiglio dei ministri il 3 marzo u.s. ha approvato in via preliminare uno schema di decreto che regola i controlli per la prevenzione degli incendi e per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio.

Vengono semplificate le disposizioni vigenti, in particolare per le piccole e medie imprese, rapportando gli adempimenti e gli obblighi proporzionalmente alla natura dei rischi e delle attività.

Il regolamento distingue le attività da sottoporre a controlli in tre categorie (A, B e C) individuate negli allegati, con regole differenziate a seconda del rischio connesso ad ogni attività, alla presenza di specifiche tegole tecniche, alla necessità di tutela della pubblica incolumità e alla dimensione delle imprese; inoltre, prevede la revisione degli elenchi in funzione del mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

Le attività industriali a rischio di incidente rilevante non sono comprese nell'ambito di applicazione del regolamento, rimanendo soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza secondo il decreto legislativo 334/1999.

Le modalità di presentazione delle istanze, del loro contenuto e della relativa documentazione saranno meglio definiti da un apposito decreto ministeriale; così come i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dai vigili del fuoco.

Sono sottoposti ad esame i progetti di nuovi impianti o costruzioni; di modifiche a quelli esistenti con variazione delle condizioni di sicurezza antincendio preesistenti.

Per le attività di tipologia A e B, la domanda dovrà essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco mediante SCIA, corredata dalla documentazione richiesta, secondo le indicazioni che verranno fornite dal decreto del Ministero dell'Interno; il Comando verificherà che la documentazione sia completa, pronunciandosi entro 60 giorni; durante questo periodo, con visite tecniche e controlli a campione, accerterà il rispetto delle norme tecniche e dei requisiti di sicurezza.
Sempre entro 60 giorni, il Comando deve effettuare il controllo, non a campione, per le attività di tipologia C.

In mancanza dei requisiti viene vietata l'attività e chiesta la rimozione degli effetti dannosi; se invece l'esito è regolare il Comando rilascia:
- copia del verbale della visita tecnica, per le attività di tipo A e B;
- entro 15 giorni dalla visita, il Certificato di prevenzione incendi, per le attività di tipo C.

La conformità antincendio deve essere rinnovata ogni cinque anni, con l'invio ai Vigili del fuoco di una dichiarazione, corredata dalla documentazione prevista nell'apposito decreto, che attesta le immutate condizioni di sicurezza antincendio.

Il regolamento, emanato in base al decreto-legge n.78 del 2010, in un'ottica di rilancio del sistema produttivo, sarà operativo dopo il previsto iter, con l'acquisizione dei pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato.

 
 

 

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