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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 5 agosto 2011 dell' Ordine Pordenone (Argomento: Costo del lavoro)

 

Quesito:

Modificazioni introdotte all'art. 81 del Codice dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Modalità applicative nell'ambito dei servizi di architettura e di ingegneria.

 
 

Parere:

L'argomento è di estrema attualità, come dimostra l'avvio, in questi giorni, di un'apposita consultazione da parte della competente 'Autorità di Vigilanza, avente ad oggetto proprio "la determinazione del costo del personale in riferimento all'art. 81, comma 3-bis, del Codice dei Contratti".
Come noto, il decreto legge n. 70/2011 (Decreto Sviluppo), convertito nella L. n. 106/2011, ha aggiunto all'art. 81 del Codice il c. 3 bis, che così recita: "L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
La norma non chiarisce se siano esclusi dal proprio ambito di applicazione gli appalti di servizi di architettura e ingegneria e, al momento, l'AVCP non ha ancora manifestato apertamente il proprio orientamento.

 
 
 
 
 
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