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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 6 settembre 2011 dell' Ordine Udine (Argomento: Sicurezza)

 

Quesito:

Stante l'art. 271, c. 7, del Regolamento, è corretto richiedere che i requisiti di direttore dei lavori e di coordinatore per la sicurezza siano posseduti singolarmente dal professionista indicato quale responsabile di tali incarichi?
È corretto che i servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione debbano essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica?

 
 

Parere:

Il possesso dei requisiti in capo ad un unico soggetto per la direzione lavori è conforme al disposto dell'art. 148 del Regolamento, così come lo è per il coordinamento per la sicurezza in riferimento al disposto degli artt. 89/92 del D.Lgs. 81/2008.
I servizi di coordinatore per la sicurezza che vanno a soddisfare i requisiti per la partecipazione, non necessariamente devono essere stati espletati esclusivamente per una committenza pubblica (cfr. Determinazione 26 novembre 2003, n. 20, dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), in quanto il requisito conseguito in appalto privato può essere comprovato da certificazioni vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

 
 
 
 
 
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