Ad essere in discussione non è la liceità della somma richiesta; infatti, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici, è possibile per l'amministrazione prevedere che i documenti possano essere acquisiti a pagamento o meno.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 26 aprile 2011, pubblicato sulla GURI del 1° agosto 2011, n. 177, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate a pubblicare i bandi di gara e la documentazione connessa sul proprio sito internet istituzionale, secondo le modalità indicate in tale normativa.
La pubblicazione del capitolato d'oneri sul sito internet della stazione appaltante, rimanendo salva la possibilità di acquisire la documentazione in originale previo pagamento, avrebbe proprio il fine di far valutare ad ogni concorrente il possesso dei requisiti di qualificazione e, conseguentemente, la possibilità o meno di partecipare alla procedura di gara.
Tali criteri appaiono peraltro coerenti con la specifica normativa della Regione Sicilia (L.R. 5 aprile 2011, n. 5 e 30 aprile 1991, n. 10), ove si individuano adeguate disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza e l'informatizzazione della pubblica amministrazione e nell'ottica di agevolazione delle iniziative economiche.
Nella fattispecie, pertanto, appare opportuno richiedere alla stazione appaltante di rendere disponibile sul proprio sito internet la documentazione di gara in formato elettronico, in particolare il capitolato d'oneri, nel rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge e per consentire ad ogni concorrente una valutazione preventiva del possesso dei requisiti di partecipazione.
Solo in base alla constatazione del possesso dei requisiti stessi, infatti, appare logico e coerente richiedere, per il concorrente, la documentazione in originale, previo pagamento delle somme stabilite.