salta ai contenuti
 
CNAPPC
 

Risposta al quesito del 18 ottobre 2011 dell' Ordine Bologna (Argomento: SOA)

 

Quesito:

Un nostro iscritto chiede se lo studio professionale che affianchi un'impresa nell'aggiudicazione di un appalto per il quale è richiesta la certificazione SOA, a sua volta debba possedere la medesima certificazione.

 
 

Parere:

In base al quesito posto, non è dato sapere l'oggetto della procedura di gara (se inerente la sola progettazione o la progettazione e l'esecuzione delle opere), nonché la classe e la categoria della SOA richiesta nel bando.
Nel quesito, inoltre, la richiesta viene posta come "studio professionale", e non è dato sapere quale sia la forma giuridica di tale studio, se composto semplicemente da professionisti o con le forme previste per professionisti associati, per le società di professionisti o per le società di ingegneria, di cui all'art. 90 del Codice.
Ciò premesso, l'art. 76 del Regolamento reca testualmente, al c. 1 che, per il conseguimento della qualificazione "le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo". Al successivo c. 2, viene poi specificato che "l'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate".
La norma, dunque, non fa alcun riferimento a professionisti, quali architetti o ingegneri. Nella normativa vigente emerge solo che un'impresa può qualificarsi per le attività di progettazione e costruzione, dimostrando che, all'interno della propria struttura, sussiste uno staff di tecnici adeguato alle attività di progettazione da svolgere (art. 79 del Regolamento).
In linea di principio, laddove prescritto dal sopracitato art. 76, è comunque possibile  partecipare alla procedura di gara per cui sia richiesta l'attestazione SOA, mediante avvalimento della stessa, ex art. 88 Regolamento, o mediante raggruppamento temporaneo, nel rispetto delle regole specifiche individuate dalla lex specialis.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio