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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 25 gennaio 2012 dell'Ordine La Spezia (Argomento: CIG)

 

Quesito:

Si chiedono chiarimenti in merito all'utilizzo del Codice CIG da parte degli Ordini Professionali, e se tale sistema sia da adottarsi anche per le procedure di fornitura minuta (cancelleria, materiali di consumo, etc.) e per le eventuali consulenze di carattere istituzionale.

 
 

Parere:

Il Codice CIG (Codice Identificativo Gara) è un codice alfanumerico generato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.
Gli Ordini professionali rientrano nel novero dei soggetti tenuti all'utilizzo del CIG ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 136/2010 e dell'art. 3, commi 25, 32 e 33, del Codice.
A tal fine, sul sito della stessa Autorità, oltre alle procedure necessarie per l'accreditamento sul portale all'indirizzo www.avcp.it, vengono riportate le FAQ, aggiornate al 23 novembre 2011, anche relativamente alla necessità o meno di utilizzo del codice CIG (http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilità).
Con riferimento ai quesiti posti in forma specifica, il codice CIG non va indicato per spese generali, provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche, provvedendo a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato a uno o più contratti pubblici e con strumenti di pagamento che consentano la registrazione delle operazioni, escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo (faq D1).
Per tutti gli altri aspetti non espressamente individuati, si rinvia, oltre alle suddette FAQ, alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 della medesima competente Autorità.

 
 
 
 
 
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