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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 30 gennaio 2012 dell'Ordine Udine (Argomento: Sicurezza)

 

Quesito:

Il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri di Udine pone il seguente quesito: "Il CISC ha approvato il testo del quesito allegato. Purtroppo, a una domanda così semplice ma fondamentale per le attività sia dei coordinatori che dei committenti, ad oggi non è stata data una risposta univoca, il che si traduce in sanzioni a committenti e coordinatori, nonché dubbi e difficoltà nei rapporti tra coordinatori e imprese. Abbiamo interpellato, ovviamente, prima di percorrere questa strada, non solo le ASL e le DPL, ma anche il Gruppo regionale edilizia, e nessuno di loro si è assunto l'onere di fornire una risposta univoca. Per non parlare delle diverse tesi dei vari interpreti della legge che si trovano su internet o nelle pubblicazioni tecniche".

 
 

Parere:

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
    Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Oggetto: Decreto Legislativo 81/08, art. 89, comma 1, lettera i-bis. Richiesta di chiarimenti definizione "impresa esecutrice".
Questo Consiglio Nazionale, ai sensi del Decreto Legge del 3 ottobre 2006 n. 262, art. 21, comma 4 che modifica le modalità di esercizio del diritto di interpello, così come previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo del 23 aprile 2004, n.124, in qualità di soggetto rientrante nelle categorie indicate dal disposto normativo, chiede a codesta Direzione di voler fornire chiarimenti in merito a quanto segue.
Il D.Lgs. 81/08, all'art. 89, comma 1, lettera i-bis identifica quale "impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali".
Poiché dal numero delle imprese esecutrici in cantiere discendono obblighi differenziati a carico del committente/responsabile dei lavori, è fondamentale avere chiarezza sulla definizione di impresa esecutrice. Dalle interpretazioni fornite da tecnici esperti a livello nazionale, non risulta una posizione univoca in merito all'assimilabilità ad impresa esecutrice di molte entità che operano in un cantiere temporaneo e mobile.
Al riguardo, sussistono alcune interpretazioni (circolare n. 4 del 28.2.2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale), è presente nell'ordinamento giuridico una definizione di imprenditore (art. 2082 Codice civile) e di piccola e media impresa (DM 18 aprile 2005) ma non viene espressamente formulata una elencazione di quali debbano essere considerate imprese esecutrici.
Si chiede se sia da considerare o da non considerare impresa esecutrice ogni impresa che fa riferimento ad una organizzazione di tipo imprenditoriale, qualunque sia la sua natura e la sua attività, che viene a trovarsi comunque ad operare nel cantiere a qualunque titolo contrattuale, e se di conseguenza debbano essere ritenute tali:

  • la ditta affidataria, che non è presente in cantiere con proprio personale, ma che effettua esclusivamente e saltuariamente controlli ed ispezioni in cantiere, avendo delegato la gestione del cantiere ad altra impresa;
  • le ditte che effettuano il nolo a freddo di attrezzature o mezzi;
  • le ditte che effettuano il nolo a caldo di attrezzature o mezzi;
  • le ditte che effettuano installazioni di impianti in cantiere (quali impianto elettrico e di messa a terra del cantiere, non definitivi della struttura);
  • le ditte che installano, manutentano e smontano ponteggi, passerelle, ed altri apprestamenti del cantiere;
  • le ditte che installano, manutentano e smontano gru, ponti autosollevanti, ed altre attrezzature del cantiere;
  • le ditte che realizzano, manutentano ed eventualmente rimuovono le infrastrutture del cantiere;
  • le ditte che asportano materiali dal cantiere.


 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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