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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 23 marzo 2012 dell'Ordine de L'Aquila (Argomento: ...)

 

Quesito:

Questo Ordine, con nota prot. 282 del 27 febbraio 2012 ha richiesto un incontro urgente tra il Comune e gli Ordini Professionali al fine di valutare congiuntamente un'eventuale revisione del bando in oggetto.
La richiesta era motivata da alcune perplessità scaturite dall'esame del bando.
La nota è rimasta inevasa ed il bando va a scadere il giorno lunedì 26 marzo 2012.
Alla luce di quanto sopra si chiede a codesto spettabile CNAPPC l'atteggiamento da assumere da parte di questo Ordine a garanzia degli architetti che risponderanno al bando in oggetto.
In attesa di cortese riscontro si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

 
 

Parere:

Si fa riferimento alla documentazione inviata da Codesto Ordine in data 30 marzo 2012 e alle numerose critiche dallo stesso manifestate in merito all'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento sicurezza lavori per la demolizione e ricostruzione dell'edificio ERP in Via Milonia a L'Aquila.
Le contestazioni emergono in base a due documenti, ovvero la lettera del Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila del 27.2.2012 e la mail dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 26.2.2012.

1. Con riferimento alla lettera del Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila del 27.2.2012, occorre osservare che:
- sul quesito di cui alla lettera a) l'individuazione della Ib al posto della Ic consente una maggiore partecipazione alla gara di progettazione atteso che L'AVCP (Det. 5/2010) ha avuto modo di affermare che "Con riferimento all'individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi, la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi nelle due classi in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) - organismi edilizi - e dalla lettera f) alla lettera g) - opere strutturali - e nella classe VI dalla lettera a) alla lettera b)). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell'ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio...".
Dunque non appare nell'interesse generale dei concorrenti rilevare l'eventuale distonia per la classe e categoria scelta;
- anche il quesito di cui alla lettera b) porta a conclusione analoga. Ridurre il numero di classi e categorie (che probabilmente non sono state ritenute rilevanti dal progettista del bando) non può che giocare a favore di una maggiore partecipazione considerata la classe e categoria scelta piuttosto comune (Ib);
- quanto al punto c), ove si segnala che la gara dovrebbe essere ribassata dell'importo originario, stante l'abrogazione delle tariffe professionali, non si considera che la gara è stata bandita prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 e senza valutare che, nel caso di specie, il sistema tariffario garantisce importi e parametri ben definiti e che, comunque, il corrispettivo dell'incarico è già stato calcolato con il ribasso del 20% (punto 6.2. del bando di gara).
Peraltro i criteri di determinazione della base di gara (punto 6.2 del bando riduzione del 20% su tariffa) denunciano una evidente violazione dell'art. 9, comma 7, della direttiva 2004/18. (La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva). Senza la riduzione del 20% (peraltro ingiustificata) la gara è comunitaria;
- quanto al punto d) viene richiamata la necessità del ricorso al criterio del massimo ribasso anziché al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aspetto che, da solo, snaturerebbe scopi e finalità delle valutazioni tecniche legate ad una appalto di servizi di progettazione;
- appare corretto il rilievo di cui al punto e). Per le condizioni minime di partecipazione, il fatturato globale (ai sensi dell'art. 263 - comma 1, lett. a del Regolamento), lo svolgimento, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, di servizi di progettazione (ai sensi dell'art. 263 - comma 1, lett. b) del Regolamento), e il criterio di cui all'art. 263 - comma 1, lett. c) del Regolamento vengono tutti parametrati sui valori massimi, e, stante gli avvenimenti geologici avvenuti in loco, avrebbe sicuramente reso più agevole, per la partecipazione, l'individuazione di importi più bassi, pur sempre nel rispetto nelle norme di legge;
- quanto al punto f), nel chiedere di rivalutare le condizioni assicurative per la partecipazione alla gara, ritenute penalizzanti per le categorie professionali colpite dal sisma, non si considera che, purtroppo, tali condizioni appaiono, dall'esame della documentazione, vincolate in misura percentuale all'importo complessivo da progettare ed alle disposizioni di cui all'art. 111 del Codice.

2. Quanto alla mail dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 26.2.2012, nel rilevare che il riferimento alla OPCM 3381/2010 fa riferimento ad una Ordinanza inesistente (bisognerebbe conoscerne il riferimento appropriato), con i parametri indicati sembrerebbe errata la determinazione della base di gara (non solo l'importo delle prestazioni ma anche quello delle opere da realizzare). I riflessi sulla gara e sul range dei possibili partecipanti sono ovvi. Andrebbe richiesto al Comune, oltre alla determinazione a contrarre ex art. 11 del Codice, il progetto completo del servizio (ex art. 279 del Regolamento) con i relativi allegati (relazione tecnico illustrativa, schema di capitolato e di contratto, determinazione analitica della spesa e prospetto economico).
In conclusione, nel segnalare le sopraindicate criticità, si evidenzia che le contestazioni effettuate appaiono solo parzialmente fondate.
Per meglio valutare i rilievi relativi alla mail dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo del 26.2.2012, andrebbero comunque esaminati i documenti di cui al precedente punto 2.

 
 
 
 
 
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