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CNAPPC
 

Risposta al quesito del 12 aprile 2012 dell'Ordine Aosta (Argomento: Contratto sponsorizzazione per beni culturali)

 

Quesito:

Con la presente si richiede un parere del Consiglio Nazionale in merito alla Procedura di sponsorizzazione avviata dal Comune di Aosta per l'incarico di progettazione relativo alla riqualificazione di Piazza Giovanni XXIII (piazza della Cattedrale) e di via François de Sales.

 
 

Parere:

Facendo seguito alla segnalazione di Codesto Ordine dello scorso 12 aprile (prot. n. 100/2012), si prende atto che la procedura di sponsorizzazione in esame, che fa riferimento all'art. 26 del Codice, registra, come attori, un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor privato, a cui viene chiesto di produrre, a proprie cura e spese, la progettazione preliminare ed esecutiva per la riqualificazione dell'area in oggetto (servizi Architettura e Ingegneria - allegato II del Codice), a fronte della possibilità di ricavarne un'adeguata pubblicità, come la posa di targhe, l'utilizzo del logo e la riconoscibilità dello stesso sponsor, in occasioni di manifestazioni promosse dall'Amministrazione nei luoghi oggetto dei lavori.
Da un esame della documentazione acquisita, si segnala quanto segue:
In base al comma 2-bis dello stesso art. 26, ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali si applicano le disposizioni dell' art. 199-bis del Codice dei Contratti . Dalla lettura dell'avviso, si evince che gli interventi progettuali richiesti riguardano uno spazio aperto urbano sottoposto a vincolo di tutela. In proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono beni culturali tra l'altro: "g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico". Peraltro, dalla documentazione fornita da Codesto Ordine, emerge che il sito interessato dalla procedura ricade nel centro storico della città di Aosta e, in particolare, nell'area sottoposta alla tutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA. individuata nella planimetria di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. n. 56 del 10.06.1983. Dalla documentazione suddetta risulta inoltre che il sottosuolo dell'area in questione è interessato dalla presenza di reperti archeologici (area del foro e del criptoportico romani, fondamenta della cattedrale) ed è circondata da edifici costituenti beni culturali (la cattedrale e il Vescovado). Pertanto, sulla base di tali elementi, la procedura in esame rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 199-bis del Codice, il quale prescrive che la ricerca dello sponsor avviene mediante bando pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione procedente per almeno trenta giorni e che di detta pubblicazione si sarebbe dovuto dare avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Nella specie, si sottolinea che l'art. 199-bis del Codice, introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, era già vigente al momento dell'indizione della procedura e in particolare al momento della sua approvazione mediante la delibera di G.C. n. 64 del 6.4.2012.
L'avviso di sponsorizzazione è stato pubblicato l'11 aprile, fissando il termine per il deposito delle offerte di sponsorizzazione entro i successivi 15 giorni, in evidente contrasto, quindi, con i termini e le modalità di pubblicità previste dalla norma vigente ed in particolare dal sopra citato art. 199 bis.
L'avviso in esame indica il valore dei lavori in oggetto, stabilito in euro 1.500.000, mentre non individua un importo per la progettazione (Cfr. Determinazione AVCP 29/03/2007, n. 4 - Gazzetta Ufficiale 11/04/2007, n. 84). Tale importo, di fatto, ammonterebbe a circa 147.000 euro, sulla base di calcoli eseguiti in applicazione del D.M. 4/4/2001, che, nelle more dell'emanazione del decreto che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture di cui all'art. 92, comma 2, del Codice, costituisce, a tutt'oggi, l'unico serio e imparziale riferimento per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara ai sensi dell'art. 29 del medesimo Codice dei contratti. Si ricordi, infatti, la disposizione di cui all'art. 253, comma 17, del Codice, secondo il quale "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001." Peraltro, non appare in questa fase sostenibile, la tesi secondo cui le disposizioni dell'art. 9, commi 1 e 4, del D.L. 1/2012 incidano "implicitamente" sulla disciplina del Codice e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, anche per effetto della cosiddetta "clausola di resistenza" di cui all'art. 255 del Codice dei Contratti, secondo il quale "Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute." In ogni caso, anche con riferimento all'art. 2233 del C.C., i corrispettivi relativi ai servizi di architettura e ingegneria oggetto della sponsorizzazione (ricadenti nell'allegato II) superano l'importo di 40.000 euro, per cui l'Amministrazione Comunale, nella redazione dell'Avviso, avrebbe dovuto rispettare l'art. 26, comma 1, secondo il quale "... quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto". In tal senso, vista la peculiarità dell'intervento che dovrà essere eseguito in un'area soggetta alla disciplina del Codice dei Beni Culturali, appare ovvia la necessità di prevedere nell'Avviso che la progettazione sia redatta da un architetto o, almeno, con la partecipazione dell'architetto.
Nell'Avviso non si fa alcun riferimento alla qualificazione ed ai requisiti (di ordine generale e speciale) dei progettisti, in aperta violazione al sopra citato art. 26, comma 1, del Codice.
Le procedure di sponsorizzazione in oggetto, risultano altresì carenti, in quanto:
- nell'avviso non è stato precisato, così come imposto dall'art. 199-bis del codice, se si intende acquisire una sponsorizzazione di puro finanziamento, ovvero una sponsorizzazione tecnica. In questo secondo caso, l'avviso avrebbe dovuto indicare, in modo chiaro, gli elementi ed i criteri di valutazione delle offerte;
- non viene indicata l'ammissibilità o meno del subappalto (ex art. 27 Codice) e se, all'interno dei profili degli offerenti individuati, debba essere integrato il progettista con i relativi requisiti;
- non è stata rispettata la prescrizione dell'art. 199-bis del codice, in merito ai tempi entro cui i soggetti interessati possono far pervenire offerte impegnative di sponsorizzazione (60 giorni).
Tutto ciò premesso, condividendo le osservazioni espresse, in merito, da Codesto Ordine, si rileva che le procedure in oggetto sono state adottate in violazione agli artt. 26, 27 e 199-bis del Codice dei contratti, per cui Codesto Ordine vorrà segnalare all'Amministrazione Comunale di Aosta le anomalie sopra riscontrate, invitandola a sospendere, in autotutela, le procedure per la sponsorizzazione in oggetto.
In caso contrario, ricorrerebbero gli estremi affinché Codesto Ordine possa procedere alla segnalazione delle anomalie riscontrate all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e/o ad impugnare gli atti in oggetto dinanzi al TAR competente.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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