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Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

 
  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 25 maggio 2012 dell'Ordine Novara (Argomento: Concorso progettazione / Requisiti /Metodo confronto a coppie/Principio proporzionalità)  

12 giugno 2012 - Risposta al quesito del 25 maggio 2012 dell'Ordine Novara (Argomento: Concorso progettazione / Requisiti /Metodo confronto a coppie/Principio proporzionalità)

 

Quesito:

Inviamo il bando del concorso di progettazione "P.I.S.U. Novara: polo d'innovazione tecnologica e riqualificazione urbana - area Sant'Agabio" indetto dal Comune di Novara e già pubblicato a nostra insaputa e di cui avanziamo, pur ad un sommario esame, diverse perplessità.
Abbiamo naturalmente necessità di una Vs. preziosa disamina al fine di valutare le azioni del caso.

 
 

Parere:

E' pervenuta la documentazione relativa alla procedura in oggetto, trasmessa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.
Nel manifestare apprezzamento per la scelta  del concorso, quale strumento in grado di garantire trasparenza e qualità nelle procedure di selezione per la progettazione dei lavori in oggetto, si invita Codesta Amministrazione a rivedere, in autotutela, il bando in questione, al fine di superare le anomalie appresso elencate, unitamente a quelle già evidenziate dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Novara con nota dell'11.06.2012, prot. n. 397/750-12, diretta per conoscenza a questo Consiglio Nazionale.
In particolare, integrando i contenuti della sopra citata nota dell'Ordine di Novara, alimentando un fattivo rapporto di collaborazione istituzionale, con la presente si elencano le seguenti ulteriori anomalie, riscontrate con l'esame della documentazione acquisita:
- il bando e il disciplinare adottati presentano diversi aspetti di criticità e incompatibilità con la normativa vigente in materia di concorsi di progettazione, disciplinati dal capo IV, sezione III del Codice e, per il generico riferimento al metodo del confronto a coppie, con l'Allegato G del Regolamento. Infatti:
o il concorso di progettazione (e dunque di scelta del miglior progetto e non di selezione del prestatore di servizi) dovrebbe svolgersi tramite procedura aperta, in un'unica fase e in forma anonima, ai sensi dell'art. 99, commi 3 e 5, del Codice;
o il comma 5 dell'art. 99 chiarisce però la presenza di due momenti di selezione: il primo relativo al progetto e il secondo relativo al prestatore di servizi.
Il primo si conclude con il pagamento del premio al concorrente vincitore, in base al quale le stazioni appaltanti acquisiscono la proprietà del relativo progetto.
Solo successivamente può avvenire la valutazione del possesso dei requisiti speciali previsti nel bando da parte del vincitore del concorso, al quale, in caso positivo, sono affidati (con procedura negoziata senza bando) i successivi livelli di progettazione.
Tali distinti momenti, come sopra descritti, nella fattispecie appaiono irritualmente riuniti.
Se confermata l'interpretazione ora esposta degli atti di gara, tale impostazione risulterebbe altresì incompatibile con la prevista ammissione alla partecipazione di dipendenti di pubbliche amministrazioni (che il Codice prevede solo per i concorsi di idee);
o va chiarito, dunque, che i requisiti speciali richiesti dal bando sono da relazionare esclusivamente al livello di progettazione definitiva, da sviluppare successivamente al concorso;
o il metodo del confronto a coppie secondo le linee guida contenute nell'Allegato G del Regolamento, non è stato identificato dal bando e dal disciplinare di gara. Com'è noto sono tre i metodi di applicazione del confronto a coppie, come indicati proprio nelle richiamate linee guida dell'Allegato G. Ognuno di essi porta a punteggi diversi attribuiti alle proposte progettuali dei concorrenti.
Nella fattispecie, la genericità del bando costringerà la commissione giudicatrice a formulare una scelta che, evidentemente, non è nota a priori ai partecipanti, determinando in tal modo palesi profili di illegittimità dell'intera procedura;
- dagli atti esaminati, si rileva che la scelta dei requisiti speciali (punto 9.2 del disciplinare) non viene motivata. Si fa riferimento, in particolare, al calcolo delle quindici unità del gruppo minimo di lavoro di cui alla lettera D) dello stesso punto 9.2 del disciplinare. Per un servizio di importo relativamente modesto (un corrispettivo omnicomprensivo pari ad euro 240.571,60) è prescritta (appunto, senza alcuna specifica motivazione) la presenza di ben 10 ingegneri e 5 architetti. Occorre ribadire che tale requisito, come quelli di cui alle lettere A), B) e C) del medesimo punto 9.2, si riferisce alla fase successiva al concorso di progettazione, cioè alla procedura negoziata senza bando per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
- in ogni caso, l'obbligo di costituire gruppi formati da 5 architetti e 10 ingegneri (5 edili, 3 strutturisti e 2 infrastrutture e trasporti), determina, nel caso in questione, una evidente sovrapposizione di competenze professionali (mentre spicca la mancata previsione, caso mai, di un geologo). Pur non prevedendo la normativa in materia un numero minimo di componenti del gruppo, quello richiesto appare in violazione del principio di proporzionalità (Trattato CEE art. 5) e comunque dell'art. 46, comma 1 bis, del Codice.
Si confida nelle iniziative che codesta Amministrazione vorrà porre in essere circa le criticità segnalate con la presente.

 
 
 
 
 

 

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