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  Risposta al quesito del 14 marzo 2012 dell'Ordine Siracusa (Argomento: Affidamento incarico)  

13 aprile 2013 - Risposta al quesito del 14 marzo 2012 dell'Ordine Siracusa (Argomento: Affidamento incarico)

 

Quesito

In allegato si trasmette estratto di Delibera del Comune di Canicattini Bagni prov. di Siracusa, con la quale viene affidato incarico a professionisti a titolo gratuito.
La presente quale richiesta per vostro parere.

 
 

Parere

Per tale procedura, in base a quanto individuato nella delibera di G.C., è stato stabilito che "lo studio verrà redatto dai professionisti in forma gratuita, mentre è riconosciuto ai tecnici un minimo di rimborso spese pari ad Euro 2.000".
In base alla normativa sugli appalti pubblici, in assenza di un importo economico, non sussistono limiti e vincoli legati alle soglie individuate nella normativa sugli appalti pubblici, rendendo così possibile l'effettuazione di tale procedura senza richiedere alla competente Autorità per la Vigilanza sui i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture i codici CIG e CUP e non essendo di conseguenza monitorati dalla stessa Autorità.
Ciò detto, si rileva che, in base all'art. 89 del Codice, vengono individuati dei criteri guida che devono essere seguiti dalle Amministrazioni. A fini di orientamento le stazioni appaltanti sono difatti obbligate a prendere in considerazione i costi standardizzati, "gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza".
Appare evidente che uno studio preliminare di riqualificazione urbana basato sulla gratuità è contrario, oltre che al citato art. 89, anche alle regole di mercato.
In base al codice civile ed alla giurisprudenza, inoltre "l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 C.C., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso " (v. Cassazione civile, sez. Il, 27 ottobre 1994, n. 8878). E nello stesso senso la Suprema Corta ha precisato che "il contratto d'opera intellettuale si presume oneroso" (art. 2233 C.C.).
Nella procedura in esame non viene lasciata al professionista la libertà di scelta sulla gratuità o meno della prestazione, ma viene imposta dal Comune di Canicattini, in tal modo violando gli artt. 2233, 2041 e 2042 del Codice Civile.
Lo studio autorizzato dal Comune di Canicattini costituisce, inoltre, per l'Amministrazione medesima, un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del Codice Civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.
Sussiste arricchimento nel caso in cui venga conseguita una qualunque utilità economica, come il risparmio di una spesa o l'evitare il verificarsi di una perdita.
Nel caso in cui sia resa una prestazione alla Pubblica Amministrazione, l'arricchimento viene assimilato all'utilità conseguita dalla stessa.
L'utilità dell'opera o della prestazione professionale, poi, deve essere riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, dalla Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, il Comune richiede prestazioni professionali a liberi professionisti singoli e/o associati, riceve un beneficio a fronte di prestazioni lavorative di carattere intellettuali prestate senza un accordo espresso, ma previa l'imposizione data dalla delibera di G.C., ed a fronte di indubbi benefici di cui godrà il Comune medesimo.
In conclusione, stanti le sopraindicate considerazioni, si suggerisce di diffidare il Comune di Canicattini a revocare la procedura in esame, segnalando i predetti vizi e la possibilità che, in difetto, a fronte di un indebito arricchimento, la questione possa essere sottoposta al Servizio Ispettivo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e forniture ed alla Procura regionale della Corte dei Conti.

 
 
 
 
 

 

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