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28 giugno 2012 - Risposta al quesito del 11 giugno 2011 dell'Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola (Argomento: Beni vincolati, Società di ingegneria)

 

Quesito

Inviamo il bando ed il disciplinare del concorso di progettazione "Un progetto per riqualificare l'area ex Macello" indetto dal Comune di Arona (scaduto lo scorso 2 dicembre 2011) con allegato il verbale n. 6 della Commissione Giudicatrice e le riflessioni del dirigente del Comune.
Il quesito che viene richiesto all'Ordine dai nostri rappresentanti in seno la Commissione e che noi Vi sottoponiamo, è il seguente:
la Società d'ingegneria prima classificata è legittimata ad essere proclamata vincitrice del concorso?
A nostro avviso, dovrebbe essere garantito che chi firma il progetto sia un architetto, mentre gli ingegneri potranno ovviamente firmare la parte tecnica - strutture e impianti, ma non essere co-firmatari della progettazione architettonica.
Si potrebbe proporre all'Amministrazione di confermare il vincitore vincolando l'esecuzione del progetto a firma di un architetto progettista.

 
 

Parere

Con riferimento al quesito posto, si osserva che la normativa vigente individua, per le società di ingegneria, il professionista personalmente responsabile dell'attività espletata ed appare applicabile il criterio in base al quale, per l'approvazione e la firma degli elaborati, sussista la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del dipendente (ingegnere o architetto abilitato ed iscritto all'albo) cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici.
Nella specie, nel bando non emerge alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo e, all'art. 6, il bando si limita a rinviare alla normativa vigente.
Tuttavia il disciplinare, all'art. 4, specifica che l'immobile oggetto di progettazione "è stato dichiarato di interesse e assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (vincolo storico-artistico), apposto con Decreto datato 13.12.2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte (vedi Allegato 2)"; inoltre, sempre il disciplinare, informa che l'immobile "ricade inoltre in area a rischio archeologico ed a tal fine si allega una relazione di Analisi del rischio archeologico sottoscritta dal Dott. Lampugnani in data 3 ottobre 2008 (Allegato 3)".
Al riguardo, la normativa vigente in materia, ovvero l'art. 52 del RD 2357/1925 prevede che "... le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto."
In merito a tale disposizione di legge, la giurisprudenza ha affermato che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098; Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 17 gennaio 2011, n. 87).
Sempre la giurisprudenza ha chiarito che la terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve essere considerata in senso atecnico, non può essere cioè riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente (poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e che l'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, inoltre, ha sancito che la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti, con riferimento ai profili coinvolti dal vincolo.
Alla luce delle prescrizioni del disciplinare e in base alle disposizioni di legge e giurisprudenziali, appare ragionevole affermare che, stante la tipologia delle lavorazioni, il progetto dovrebbe essere sottoscritto da un architetto progettista quale capogruppo.
Va peraltro nuovamente segnalata, come grave criticità, il fatto che nel bando non emerga alcuna indicazione circa l'obbligo di indicare un architetto come capogruppo; oltre a ciò, corre l'obbligo di evidenziare che nella società di ingegneria aggiudicataria della procedura sono presenti le figure professionali di due architetti, così come si evince dalla visura relativa alla predetta società, mentre il capogruppo è un ingegnere.
Anche se, per una società di ingegneria, relativamente all'approvazione e alla firma degli elaborati sussiste la solidale responsabilità civile del direttore tecnico e/o del dipendente, cui è stato delegato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, nella specie, stante la competenza esclusiva dell'architetto (ex art. 52 del RD 2357/25) relativamente agli immobili vincolati, non si ravvisano sufficienti motivazioni tali da rendere possibile l'aggiudicazione della procedura in capo alla società di ingegneria con capogruppo titolare un ingegnere.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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