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CNAPPC
 

22 ottobre 2012 - Risposta al quesito del 8 ottobre 2012 dell'Ordine Ordine Agrigento (Argomento: Importo servizio a base di gara - Requisiti)

 

Quesito

E' stata segnalata da parte di un nostro iscritto, una gara per "lavori relativi alla realizzazione di un'area polifunzionale per la riqualificazione dei servizi urbani da destinare ai mercati e alla valorizzazione dei prodotti tipici", nel Comune di Licata.
Considerato che dall'analisi degli atti, si sono rilevate numerose atipicità nel bando medesimo, e non solo riguardo al corrispettivo posto a base di gara, si invia la suddetta segnalazione e la relativa documentazione, per un parere da parte del CNAPPC.

 
 

Parere

con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare;
(...)"
Con riferimento a quanto ora riportato, le indicazioni contenute nel bando in esame possono essere ritenute sufficienti in relazione alle lettere b) e c), ma non per quanto riguarda la lettera d), in considerazione del fatto che il bando si limita esclusivamente all'indicazione dell'importo complessivo dei servizi e non individua le modalità di calcolo del corrispettivo;
3. i requisiti di cui al punto III.2.3 risultano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Codice, non essendo coerenti al criterio della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria per il periodo di attività documentabile, relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Peraltro, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice, "sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale"; ancorché conforme all'art. 263, comma 1, lett. a), del Regolamento, quanto richiesto nel bando in esame appare difficilmente motivabile in maniera congrua;
4. i requisiti di cui al punto III.2.4.1 e III.2.4.2, mutuati probabilmente da bandi datati, violano non solo la disposizione di cui all'art. 263, comma 2, del Regolamento, secondo cui: "I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima".
Tenuto presente ciò, l'utilizzo dei parametri massimi previsti dal Regolamento deve essere accompagnato da adeguata motivazione, al fine di non entrare in contrasto con l'art. 2, comma 1- bis del Codice, laddove prescrive che "(...) i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese";
5. il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, della L.R. n. 15/2008 e s.m.i., rende automaticamente nullo il bando in esame (Cfr. CGA per la Sicilia - Sez. Giurisdizionale - sentenza 14 giugno 2011, n. 427 e 27 luglio 2012, n. 721), essendo imprescindibile per l'intera procedura il richiamo alla predetta disciplina regionale;
Alla luce di quanto sopra riportato, alimentando un rapporto di proficua collaborazione istituzionale, si invita la stazione appaltante in indirizzo a sospendere e rivedere le procedure adottate, al fine di renderle conformi alla normativa vigente.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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