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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 2 ottobre 2012 dell'Ordine Ordine Venezia (Argomento: Requisiti)  

23 ottobre 2012 - Risposta al quesito del 2 ottobre 2012 dell'Ordine Ordine Venezia (Argomento: Requisiti)

 

Quesito

E' pervenuta presso il nostro Ordine segnalazione in merito al bando di gara della Città di San Donà di Piave, relativo a "Realizzazione piste ciclabili nell'area del Veneto Orientale". Vi segnaliamo il link da cui è possibile visionare il bando.

 
 

Parere

Il recente comma 1-bis dell'art. 2 del Codice, ha introdotto nuovi principi all'interno della disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sancendo quanto segue: "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese."
Tale appare il caso della procedura in esame, nella quale si è in presenza di n. 14 lotti (v. schede del bando) sostanzialmente autonomi e, dunque, affidabili (pur nel rispetto della normativa comunitaria in merito ai mezzi di pubblicità) singolarmente, ottemperando così pienamente alla citata disposizione del Codice.
Nella specie, difatti, la procedura appare denominata «Piste ciclabili nell'area del Veneto Orientale», con interventi da realizzare nei territori di dodici diversi Comuni e nei cui confronti, così come indicato nel disciplinare il partecipante alla procedura dovrà "chiedere eventuali informazioni relativamente al tracciato" (art. 1 disciplinare). Dall'esame della documentazione di gara, inoltre, non si ravvisano altre od ulteriori motivazioni tali da dover ritenere, come unico ed indivisibile, l'oggetto della procedura.
Non è dato sapere, difatti, per quale motivo ognuno dei dodici Comuni non possa, autonomamente, prevedere una procedura di gara relativa al proprio territorio comunale; oltre a ciò, dalla documentazione di gara il Comune di San Donà di Piave non sembrerebbe essere titolato alla procedura, in rappresentanza di un Consorzio di Comuni, non essendo individuato il motivo giuridico per cui tale Comune acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici (come specificato al punto I.2 del bando).
La deroga ai principi di cui alla normativa degli appalti pubblici richiederebbe l'apporto di adeguate e importanti motivazioni, al momento non rilevabili, tali da giustificare le scelte operate.
Analoghe, adeguate motivazioni che, in merito ai requisiti richiesti ai partecipanti, dovranno essere fornite ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice: "2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale."
Si ritiene opportuno, pertanto, un intervento di Codesto Ordine presso la stazione appaltante per richiedere i necessari chiarimenti e promuovere una revisione, previa sospensione, della procedura posta in essere.

 
 
 
 
 

 

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