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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 2 ottobre 2012 dell'Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola (Argomento: Concorso di idee)  

8 ottobre 2012 - Risposta al quesito del 2 ottobre 2012 dell'Ordine Novara e Verbano-Cusio-Ossola (Argomento: Concorso di idee)

 

Quesito

Vi trasmetto il bando del Concorso di idee per la riqualificazione di piazza Solaroli bandito dal Comune di Briona (NO). Dall'esame del bando stesso, la Commissione Bandi dell'Ordine di Novara e VCO ha rilevato una serie di anomalie/irregolarità, nonché illegittimità che vi elenchiamo: (si veda nota allegata) Rimaniamo in attesa di conoscere il Vostro parere al riguardo, al fine di poter comunicare all'Amministrazione le modifiche necessarie da apportare al bando di concorso.

 
 

Parere

In premessa, si sottolinea che questo Consiglio Nazionale intende supportare le Amministrazioni che, come quella di Briona, ricorrono meritoriamente alla procedura del Concorso, che costituisce l'unica forma per la selezione di servizi di architettura e ingegneria fondata su parametri di tipo qualitativo. Pertanto, le nostre osservazioni ai bandi costituiscono un contributo affinché le procedure concorsuali possano raggiungere gli obiettivi auspicati dagli Enti Banditori, nel rispetto della normativa in vigore.
Ciò premesso, esaminato il testo di bando adottato, questo Consiglio Nazionale condivide tutte le osservazioni evidenziate dalla Commissione bandi di Codesto Ordine, che ritiene integrabili, in funzione degli elementi appresso riportati:
- in merito alla prima osservazione, riferita agli artt. 2 e 6 del bando, appare opportuno citare l'art. 90, comma 7, del Codice, in base al quale: "Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili (...)". Non rientrando nelle competenze degli Urbanisti la progettazione di opere pubbliche, gli stessi appaiono dunque impossibilitati ad assumere la diretta responsabilità della progettazione in questione;
- per quanto concerne l'osservazione relativa all'art. 4 del bando, si precisa altresì che, proprio a garanzia di imparzialità e trasparenza, la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve essere espressamente elencata nel bando stesso, ai sensi dell'art. 259, comma 2, lett. e), del Regolamento;
- in aggiunta a quanto osservato per l'art. 7 del bando, si rileva altresì:
o che gli elaborati in formato digitale costituiscono un elemento di debolezza ai fini della conservazione dell'anonimato (cfr. TAR Napoli, Sez. II, 24 marzo 2006, n. 3177); viene di solito suggerito di inserire CD o DVD nella busta relativa alla documentazione amministrativa;
o che gli elaborati richiesti devono intendersi definiti per numero e dimensione, in termini inderogabili a pena di esclusione, non solo nella loro misura minima ma anche in quella massima;
- a completamento di quanto osservato in merito all'art. 8 del bando, può essere citata anche la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2054 del 10/4/2012. Può essere altresì rilevato che lo svolgimento in seduta pubblica dell'apertura dei plichi e di ogni altra attività propedeutica alla valutazione dei progetti, andrebbe effettuato da un'apposita commissione tecnica, al fine di non esporre la Commissione giudicatrice a rischi di svelamento dell'anonimato;
- in merito all'osservazione sui criteri di giudizio (art. 9 del bando), appare opportuno citare la determinazione AVCP n. 5/2010, in base alla quale viene esclusa, nell'ambito della procedura del concorso, ogni possibilità di procedere ad altra valutazione se non in riferimento agli elaborati progettuali; non sono pertanto contemplabili valutazioni in base a criteri soggettivi relativi agli autori. Ciò premesso, occorre tuttavia evidenziare il combinato disposto dell'art. 110 del Codice e dell'art. 259, comma 3, del Regolamento, che in effetti introduce, nell'ambito del concorso di idee sottosoglia, l'argomento relativo ai giovani professionisti (peraltro in riferimento all'anzianità di iscrizione all'Albo e non, come nel bando in esame, all'età anagrafica); nel merito, si informa che, riguardo all'ambigua formulazione dell'art. 110 del Codice, questo Consiglio Nazionale ha già inoltrato istanza di parere alla stessa Autorità di Vigilanza;
- infine, in merito al contenuto dell'art. 15 del bando, la già citata determinazione AVCP n. 5/2010 ha chiarito che l'opzione di affidare (o meno) al vincitore del concorso, i successivi livelli di progettazione e/o la D.L. deve essere esercitata dalla stazione appaltante nella redazione del bando, che deve indicare chiaramente l'opzione scelta. Pertanto, una volta introdotta nel bando tale previsione, l'unica "riserva" della stazione appaltante rimane quella della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'autore del progetto primo classificato (in questo caso requisiti minimi, non essendo espressamente previsti nel bando).
Vista la rilevanza delle osservazioni mosse, si invita Codesto Ordine ad intervenire presso la stazione appaltante affinché proceda ad un'opportuna revisione del bando e, conseguentemente, ad una congrua riapertura dei termini di partecipazione.

 
 
 
 
 

 

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