salta ai contenuti
 
CNAPPC
 

17 aprile 2013 - Risposta al quesito del 14 aprile 2013dell'Ordine La Spezia (Argomento: Società di ingegneria)

 

Quesito

Un nostro iscritto, in riferimento alla costituzione di una società di ingegneria, ci pone i seguenti quesiti: (si veda nota allegata)

 
 

Parere

In linea generale, occorre chiarire che le attività consentite alle società di ingegneria, pur abbracciando campi molto vasti, trovano comunque un limite in tutti quei settori che interferiscono con la specificità dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria (cfr., ad esempio, i limiti codicistici e regolamentari).
Ciò premesso, con riferimento al quesito posto, si osserva che l'oggetto sociale della società in questione comprende tanto le attività previste dall'art. 90 del Codice che, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, nonché la concessione di fidejussioni, garanzie personali e reali a terzi, l'assunzione di mutui e l'effettuazione di qualsiasi operazione bancaria.
Quanto alle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, sembrano descrivere le specifiche caratteristiche di una società immobiliare iscritta alla Camera di Commercio, la cui attività viene generalmente esercitata da agenti immobiliari o mediatori che, ai sensi dell'art. 2 della L. 39/1989 e al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, devono possedere determinati requisiti, oltre a specificare la possibilità dello svolgimento di tali attività in modo occasionale o discontinuo, consentito per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi in un anno e subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione del Rea della persona fisica che esercita detta attività.
Quanto alla possibilità di concedere fidejussioni, garanzie personali e reali a terzi, assumere mutui e compiere qualsiasi operazione bancaria, gli enti che in Italia possono effettuare tali operazioni sono le banche, le compagnie di assicurazioni e una serie di Intermediari Finanziari iscritti all'Ufficio Italiano Cambi, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, c.d. Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In conclusione, appare ragionevole ritenere che per i soggetti iscritti ad albi professionali (architetto, ingegnere, geometra), sussistano seri dubbi nel poter esercitare operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e industriali, nonché nel concedere fidejussioni, garanzie personali e reali a terzi, assumere mutui e compiere qualsiasi operazione bancaria.
Permangono, quindi, le esclusive competenze dell'Ordine per quanto riguarda le eventuali valutazioni di carattere deontologico, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici ed esercizio della professione, stante il percepimento di emolumenti nella qualità di agente immobiliare, mediatore o intermediario finanziario, provenienti dall'espletamento di un'attività commerciale e non conseguenti all'espletamento dell'attività professionale, pur se finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio