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25 marzo 2013 - Risposta al quesito del 12 febbraio 2013 dell'Ordine Pordenone (Argomento: Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici)

 

Quesito

Con la presente vi comunichiamo le azioni che abbiamo intrapreso in merito all'approvazione dell'accordo quadro, senza gara, tra il Comune di Prata di Pordenone e l'A.T.E.R. di Pordenone, per affidamento di un incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza della nuova scuola elementare di Villanova nel Comune di Prata di Pordenone.
Considerato che sono passati ormai due mesi dalla richiesta di delucidazioni fatta alle rispettive Amministrazioni, e che le risposte fino ad oggi pervenute sono ritenute evasive o dilatorie, con la presente chiediamo conforto ai rilievi che avevamo evidenziato e in definitiva se la procedura adottata all'atto di conferimento dell'incarico rispetti i criteri richiesti per gli affidamenti in convenzione tra pubbliche amministrazioni.

 
 

Parere

Con riferimento al quesito posto, si osserva che la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante disciplina organica dei lavori pubblici prevede, all'art. 9, comma 1, lettera c), che le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori siano espletate "dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo".
Tale disposizione si discosta notevolmente dalla disposizione nazionale di cui all'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice.
In tale norma, infatti, si prevede che le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, siano espletate "dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge".
Con la normativa regionale, quindi, in caso di amministrazione adeguatamente attrezzata, è possibile avvalersi dei servizi della stessa e appare possibile, altresì, stipulare un accordo, tra ATER e altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990.
In tal senso, l'accordo quadro non meglio definito, allegato alla delibera di G.C. di Prata di Pordenone (ivi denominato "accordo"), potrebbe dunque rientrare in tale tipologia.
Le basi della delibera di G.C. apparirebbero rafforzate, oltre che dalla già citata legge regionale, anche da altra legge regionale, ovvero la L.R. 27 agosto 1999, n. 24, recante l'ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, ove si prevede, al primo comma dell'art. 4, che "le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati".
Tuttavia, tenendo anche conto di quanto opportunamente segnalato da Codesto Ordine, la AVCP era già intervenuta per una questione analoga con la propria Deliberazione n. 47/2012, rilevando:
- la violazione dell'art. 2, comma 1, del Codice;
- la violazione degli artt. 9 e 11 della Legge Regionale n. 14/2002.
La competente Autorità di Vigilanza, in tale occasione, aveva invitato la stazione appaltante (Azienda Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" di Udine) a comunicare gli eventuali provvedimenti che la stessa intendesse porre in essere in autotutela, da comunicare entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, e aveva incaricato la Direzione Generale Vigilanza Contratti di notificare la deliberazione oltre che alla stazione appaltante, all'organo di controllo dell'Ente e all'ATER di Udine, anche alla Procura della Corte dei Conti, constatato che, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del Codice, dai procedimenti della S.A. a favore dell'ATER derivava pregiudizio per il pubblico erario.
Nella fattispecie, l'atteggiamento dilatorio del Comune di Prata di Pordenone e dell'ATER di Pordenone, la violazione delle disposizioni sopra richiamate e l'inerzia dell'Amministrazione pubblica ad adottare i necessari provvedimenti in autotutela, potrebbero essere censurate con le seguenti modalità:
- ricorso dinanzi al TAR (sessanta giorni dal 29 gennaio 2013, data di ricezione della prima risposta negativa - anche se avrebbe dovuto essere impugnata la delibera di G.C. nei sessanta giorni dalla pubblicazione), con cui dovrebbe essere evidenziato un eccesso di delega della normativa regionale rispetto alla normativa nazionale e con cui dovrebbe essere chiesto il rinvio alla Corte Costituzionale per una pronuncia in merito;
- esposto alla AVCP, basato essenzialmente sul precedente analogo dell'Autorità medesima (Delibera n. 47/2012), con cui dovrebbe essere evidenziato anche l'eccesso di delega della normativa regionale;
- esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti, al fine di valutare se per l'affidamento diretto tra il Comune di Prata di Pordenone e l'A.T.E.R. di Pordenone derivi pregiudizio per il pubblico erario.

 
 
 
 
 
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