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20 marzo 2013 - Risposta al quesito del 21 dicembre 2012 dell'Ordine Milano (Argomento: Requisiti)

 

Quesito

Con la presente si inoltra la lettera del 21 dicembre 2012, prot. n. 1212115. (si veda nota allegata) Con i migliori saluti

 
 

Parere

Si è posto l'accento circa la spendibilità di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell'esercizio della professione, nello specifico da parte di un ex socio di una società di ingegneria o di ex socio di uno studio associato.
A parere di questo Consiglio Nazionale, per entrambe le fattispecie segnalate non si può che fare riferimento al Regolamento, segnatamente agli artt. 254 e 255.
Nello specifico delle società di ingegneria, il comma 3 del citato art. 254 precisa che "la verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione"; da ciò deriva che il socio potrà fare riferimento alla sola quota societaria detenuta e solo se lo stesso fa parte della struttura dedicata ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.
Ciò riguarda tanto i requisiti di capacità economico-finanziaria che tecnico organizzativi - per questi ultimi relativamente alle prestazioni professionali effettivamente eseguite - e tanto per le società di ingegneria che per le società di professionisti.

 
 
 
 
 
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