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CNAPPC
 

21 febbraio 2013 - Risposta al quesito del 20 dicembre 2012 dell'Ordine Venezia (Argomento: Forme di comunicazione)

 

Quesito

Abbiamo ricevuto una segnalazione riguardante il bando di "Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica dell'area di Piazza Marconi e Piazza Fermi, Comune di Spinea", da parte di un gruppo di professionisti il cui capogruppo è straniero.
Per detto concorso - secondo l'Ente banditore - è necessaria la compilazione di un modulo da parte del capogruppo in cui si comunichi la propria PEC; essendo in questo caso che il capogruppo è uno straniero e quindi non in possesso di codice fiscale "italiano", questi non può avere un indirizzo PEC.
Ci viene segnalato che questo fatto discrimina i partecipanti stranieri dato che, per regole comunitarie, il concorso è aperto a livello internazionale.
L'Ente banditore, non sapendo dare una risposta alla richiesta del partecipante, ha proposto di interessare noi come Ordine territorialmente competente.
Come va risolto secondo voi questo problema?
Vi è mai capitato qualche caso analogo?
Con la presente chiediamo chiarimenti in merito.

 
 

Parere

Nel merito, si ritiene illegittimo prescrivere l'obbligo di indicazione della PEC nelle gare d'appalto. Basta richiamare la disposizione del Codice che, all'art. 79, comma 5-bis, individua mezzi alternativi (e non cumulativi) di comunicazione: "Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di candidatura o di offerta. (.....)".
L'obbligo della PEC, dunque, è contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui all'art. 2, comma 1, del Codice, non essendo previsto, proprio in base all'art. 79, comma 5-bis, della predetta normativa, un obbligo in via esclusiva della PEC per le comunicazioni da parte della stazione appaltante.
La stazione appaltante, pertanto, non può imporre l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC e, in ogni caso, la presenza di una siffatta clausola non può che ritenersi "nulla" (inesistente sul piano giuridico) ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1-bis, sempre del Codice.
Peraltro, reperita ed esaminata la documentazione relativa al concorso in questione, si ravvisano anche elementi di estrema contraddittorietà. Si evidenzia, infatti, come la stazione appaltante abbia individuato, nel modello A1, allegato al bando del concorso di idee, da compilare a cura del capogruppo, la necessità di indicare la sola email, senza l'espressa previsione dell'indirizzo PEC.
La PEC, invece, viene richiesta per il modello B (dichiarazione di non incompatibilità) e per il modello D (generalità di consulenti e collaboratori).
Ciò contrasta con la risposta n. 43, del 3 novembre 2012, alle richieste di chiarimenti, ove si richiede espressamente l'indirizzo PEC per il capogruppo, anche se soggetto straniero.

 
 
 
 
 
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