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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 14 novembre 2012 dell'Ordine Enna (Argomento: Adeguamento progetto)  

28 novembre 2012 - Risposta al quesito del 14 novembre 2012 dell'Ordine Enna (Argomento: Adeguamento progetto)

 

Quesito

Si chiede di esprimere un parere relativamente alla richiesta del Comune di Lentini (SR) di aggiornamento, a norma del Regolamento, del progetto di sistemazione dell'area per attendamenti e containers, già approvato in via definitiva in data 23 gennaio 2009, per sottoporlo a nuova approvazione, escludendo ulteriori compensi per i professionisti incaricati.

 
 

Parere

Dall'esame della documentazione pervenuta, sottoposta all'Ufficio Legale di questo Consiglio Nazionale, emerge che la richiesta formulata in data 19.9.2012 dal R.U.P., funzionario presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Lentini, non appare fondata.
In base a quanto prospettato, infatti, a seguito di conferimento dell'incarico, il progetto fu approvato in via definitiva, il 23 Gennaio 2009, in conferenza dei servizi, tant'è che le competenze professionali furono accreditate nel dicembre del 2011.
L'attuale richiesta da parte del Comune di Lentini di adeguamento progettuale ai sensi del Regolamento, attiene, pertanto, ad un incarico professionale già totalmente esauritosi.
Inoltre, la motivazione addotta, in base alla quale "l'amministrazione comunale è costretta a riapprovare il progetto in quanto la precedente procedura di approvazione è risultata non del tutto esaustiva relativamente all'iter intrapreso per l'apposizione del vincolo finalizzato all'esproprio delle aree interessate dal progetto" sembra riguardare questioni procedimentali certamente non conclusesi per colpa del professionista.
In ogni caso, l'adeguamento progettuale ai sensi del Regolamento non è dovuto in base all'art. 31, comma 1, della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (come modificato dall'art. 11, comma 20, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26) che così recita: "Sono comunque fatti salvi i progetti approvati in linea tecnica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo del loro adeguamento alla disciplina scaturente dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili".
Da ciò deriva che il progetto in questione, previa superamento delle problematiche intervenute, risulta tutt'ora approvabile secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 554/1999. Qualora, visti i tempi ormai ristretti, ciò non fosse possibile, è evidente che la necessità di adeguamento del progetto, per cause in alcun modo imputabili al progettista, imporrebbe un corrispondente adeguamento dei compensi a suo tempo pattuiti per lo stesso professionista.

 
 
 
 
 

 

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