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CNAPPC
 

21 dicembre 2012 - Risposta al quesito del 29 ottobre 2012 dell'Ordine Milano (Argomento: Appalto integrato)

 

Quesito

Richiesta di intervento da parte della "Commissione congiunta Architetti/Ingegneri per la valutazione dei bandi e dei concorsi" in merito al caso dell'appalto integrato promosso dal Comune di Bollate.
(si veda nota allegata)

 
 

Parere

Nel merito, si ritiene utile premettere che nell'appalto integrato il concorrente è l'appaltatore che partecipa alla gara, il quale deve dimostrare anche il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto, anche mediante l'eventuale ricorso a progettisti esterni.
A differenza delle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione, infatti, nell'appalto integrato i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'amministrazione, in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici "collaboratori esterni" delle imprese partecipanti alla gara (in tal senso: TAR Lazio, Roma, sez. I, 17 aprile 2008 n. 3305 e TAR Sicilia, sez. I, Catania, 2 ottobre 2006 n. 1544).
La partecipazione ad un appalto integrato, presuppone che gli operatori economici interessati debbano (art. 53, comma 3, del Codice):
- possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero
- avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o
- partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Il bando deve riportare tra l'altro i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal Capo IV del Titolo I del Codice. I requisiti speciali per i servizi tecnici sono poi stabiliti dall'articolo 263 del Regolamento, con applicazione, fino al 31 dicembre 2013, dei correttivi di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del Codice.
Tutto ciò premesso, al punto III.2.3 del bando, pubblicato dal Comune di Bollate, sono indicati i requisiti richiesti ai prestatori di servizi di architettura ed ingegneria.
Alla lettera d) si specifica che:
"... in tutti i casi tali progettisti dovranno attestare il possesso dei requisiti qui di seguito specificati, in conformità a quanto previsto dall'art. 263, comma 1, del Regolamento:
d.1)    fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del Regolamento svolti nei migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a €. 300.000,00 (3 volte l'importo dei servizi di progettazione posti a base di gara);
d.2) servizi di cui all'art. 252 del Regolamento svolti nei 10 anni precedenti la data di pubblicazione del bando relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti classi e categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel DM 4 aprile 2001, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 2 volte i seguenti importi:
- classe/categorie I/c, importo euro: 2.100.000,00;
- classe/categorie I/f, importo euro: 500.000,00;
- classe/categorie III/a, importo euro: 245.000,00;
- classe/categoria III/c, importo euro: 245.000,00;
d.3) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 servizi di cui all'art. 252 del Regolamento relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di cui al precedente punto d.2), per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, in ognuna delle classi e categorie considerate;
d.4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni degli ultimi 5 precedenti alla data di pubblicazione del bando non inferiore a 8 unità (2 volte il numero di 4 unità stimato per la redazione della progettazione);
d.5) professionisti (persone fisiche) come segue:
-    un incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione, ex art. 90, comma 7, secondo periodo, del Codice,
-    un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ex art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008;
d.6) sistema qualità della serie europea IS0 9001:2008, in corso di validità;
d.7) in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti: requisiti di cui ai punti d.1) e d.4), posseduti dal capogruppo mandatario in misura non inferiore al 40%; requisito di cui al punto d.6) almeno per il capogruppo mandatario; presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni."
E' evidente che tali requisiti non appaiano compiutamente conformi proprio all'art. 263, comma 1, del Regolamento richiamato dal redattore del bando.
Gli stessi risultano, infatti, pesantemente limitativi, in particolare per il requisito d.6), dell'accesso alla gara, in contrasto con i principi comunitari, richiamati dal Codice all'art. 2, di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Gli effetti di tali limitazioni sono del resto comprovati dalla limitatissima partecipazione riscontrata alla gara in questione. Eppure, il comma 1 bis dell'art. 2 del Codice prevede espressamente che "i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".
Anche la competente Autorità di Vigilanza ha avuto modo di precisare che "le stazioni appaltanti non possono chiedere, ai fini dell'ammissione alla gara, il possesso di qualsivoglia certificazione di qualità, dal momento che nessuna norma del Codice ammette tale possibilità; le richieste di possesso di certificazioni di qualità di vario genere (ISO, EMAS, ecc.) devono pertanto essere considerate lesive dei principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e proporzionalità elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice, in quanto determinano una restrizione dell'accesso alla gara" (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 - LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA).
Della procedura in esame, pertanto, parrebbe opportuno investire proprio la competente Autorità di Vigilanza.
A tale scopo, si ritiene opportuno conoscere le considerazioni svolte sull'argomento dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, analogamente coinvolto dalla stessa Commissione, al fine di valutare un eventuale intervento congiunto presso l'AVCP.

 
 
 
 
 
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