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8 novembre 2012 - Risposta al quesito del 29 ottobre 2012 dell'Ordine Vibo Valentia (Argomento: Concorso progettazione)

 

Quesito

Come da contatti telefonici, si trasmette in allegato il bando di concorso di progettazione indetto dall'Azienda Speciale per il Porto di Vibo Valentia della Camera di Commercio di Vibo Valentia, cui vorremo rivolgere alcune osservazioni.

 
 

Parere

Si sottolinea, in premessa, che questo Consiglio Nazionale è da tempo impegnato in un'azione di supporto alle Amministrazioni che ricorrano meritoriamente alla procedura del concorso, in quanto unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria fondata interamente su parametri di tipo qualitativo. Pertanto, le osservazioni che seguono costituiscono un contributo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che Codesta Azienda intende perseguire, nel rispetto della normativa vigente.
Acquisito, nel frattempo, il parere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vibo Valentia, direttamente interessato per territorio, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
Art. 5, comma 4 - i requisiti per la partecipazione ad un concorso di progettazione sono espressamente previsti dalla normativa e ben riassunti nel comma 1 del presente articolo del bando. Quanto previsto al comma 4 appare contrario alle vigenti disposizioni di legge, di cui agli artt. 101 e 103 del Codice e all'art. 263 del Regolamento. La richiesta di requisiti di tipo economico-finanziari o tecnico-organizzativi, ai fini della partecipazione, non trovano applicazione per i concorsi di progettazione e non sono peraltro previsti neanche nei bandi tipo predisposti dalla Commissione europea;
Art. 8 - l'obbligatorietà del sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento, ancorché ammissibile, appare tuttavia inopportuna al fine di favorire, nello spirito della procedura concorsuale, la più ampia partecipazione. E' evidente che tale scelta rende maggiormente onerosa la partecipazione in rapporto alla distanza tra il luogo oggetto del concorso e quello in cui il professionista interessato svolge la propria attività. Si ritiene utile ricordare, in proposito, che la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve in ogni caso essere sufficiente e adeguata a consentire la progettazione da parte dei concorrenti. In tal senso, appare altresì discutibile e, comunque, non condivisibile, la frase contenuta nel successivo art. 11, comma 1, del bando, secondo cui "... la documentazione messa a disposizione dei concorrenti non ha valore esaustivo e rimane, pertanto, un onere a carico del concorrente ogni eventuale approfondimento ...";
Art. 9 - in relazione a quanto ora espresso circa la documentazione allegata al bando, si rileva, al primo comma del presente articolo, l'indicazione che la stessa possa anche essere visionata in formato cartaceo presso la Segreteria Organizzativa del concorso. In proposito, appare evidente la necessità dell'assoluta corrispondenza tra quanto acquisibile tramite il sito internet e quanto visionabile direttamente presso la sede dell'Ente banditore
Art. 10 - per quanto già espresso relativamente all'art. 5 del bando, si chiede di eliminare la richiesta di cui al punto b5) della lettera B) del comma 5;
Art. 11 - il complesso degli elaborati richiesto ai concorrenti sembra esorbitare il contesto del concorso di progettazione ex art. 99 del Codice, soprattutto se rapportato all'entità del montepremi posta in palio, non corrispondente a quanto previsto dall'art. 260, comma 1, del Regolamento. Si fa presente altresì che la formulazione di quanto richiesto, del tutto carente di indicazioni tassative circa il numero e il formato delle pagine entro cui contenere le relazioni e il numero e il formato delle tavole, rende le modalità di presentazione delle proposte progettuali estremamente variabili fra loro. In tal modo, oltre ad un eccessivo onere ed impegno richiesto ai concorrenti, si rende difficoltoso l'operato da parte della Giuria, la cui attività, come noto, si basa anche su una valutazione di tipo comparativo.
L'indeterminatezza di quanto richiesto nel presente articolo appare evidente anche in relazione al contenuto del comma 7, in base al quale l'ammissibilità dei progetti presentati, di fatto, rimarrebbe nell'assoluta discrezionalità della Commissione giudicatrice, non supportata da adeguate indicazioni contenute nel bando;
Art. 13 - pur in un contesto di anonimato della Commissione giudicatrice fino alla consegna degli elaborati - ai sensi dell'art. 84, comma 10, del Codice (comma di cui, peraltro, non è acclarata la compatibilità con la procedura concorsuale, come richiesta dall'art. 106 dello stesso Codice) - tuttavia il bando, al di là delle prescrizioni di legge di cui agli articoli ora citati, dovrebbe comunque riportare indicazioni circa numero, qualifica, titolarità, ecc. dei suoi componenti;
Art. 16, comma 1 - come ampiamente chiarito dalla competente Autorità di Vigilanza (in ultimo con la determinazione n. 5/2010) l'opzione di cui all'art. 99, quinto comma, del Codice, si riferisce esclusivamente alla facoltà da parte della stazione appaltante, in fase di stesura del bando, di finalizzare il concorso all'affidamento dell'incarico dei successivi livelli progettuali al concorrente primo classificato. Pertanto, una volta introdotta nel bando tale previsione, l'unica "riserva" della stazione appaltante rimane quella della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'autore del progetto vincitore (in questo caso, i requisiti attualmente indicati all'art. 5, comma 4, del bando);
Art. 16, comma 2 - ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134, per il calcolo dei corrispettivi il R.U.P. può continuare a fare esplicito riferimento ed attenersi al D.M. 4 aprile 2001 quale criterio parametrico e di calcolo; ogni alternativa deve risultare conforme alle disposizioni dell'art. 29 del Codice e dell'art. 279 del Regolamento (vedasi in proposito la deliberazione AVCP n. 49/2012). Nella fattispecie, gli importi relativi ai compensi per la progettazione definitiva ed esecutiva non appaiono pertanto conformi alle disposizioni della vigente normativa.
Vista la rilevanza delle osservazioni esposte con la presente, si invita Codesta Azienda a voler sospendere la procedura avviata al fine di procedere ad un'opportuna revisione del bando adottato e, conseguentemente, ad una congrua riapertura dei termini di partecipazione.

 
 
 
 
 
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