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23 novembre 2012 - Risposta al quesito del 9 ottobre 2012 dell'Ordine Ragusa (Argomento: Elenco professionisti)

 

Quesito

Si invia in allegato l'avviso pubblico del  Comune di Vittoria, che intende istituire due sezioni separate per l'Albo provvisorio per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria,  con priorità per gli iscritti alla Sezione A (professionisti con studio professionale nel territorio comunale).
A parere dello scrivente Ordine tale operato appare in contrasto con i principi di concorrenza e parità di trattamento, per cui si provvederà a richiedere opportuna rettifica.

 
 

Parere

Il Codice e il Regolamento sono stati recepiti in Sicilia, con modifiche, attraverso la Legge Regionale n. 12/2011.
In particolare, per il tema che ci riguarda (istituzione dell'elenco di professionisti ex art. 267 del Regolamento), il legislatore siciliano ha previsto, con l'art. 12 della L.R. n. 12/2011, l'istituzione di un Albo unico regionale, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal Codice, i servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12 (servizi di ingegneria e architettura), di importo non superiore a 100.000 euro (notare la difformità rispetto al Codice che fissa la soglia sotto i 100.000, escludendo cioè tale importo); a detto Albo, attingono tutte le amministrazioni aggiudicatrici siciliane.
Le modalità di applicazione del predetto articolo sono definite dall'art. 25 del relativo Regolamento regionale di cui al D.P. n. 13/2012, e in particolare dal comma 6, che prescrive l'obbligo di tutti gli enti di cui all'art. 2 della medesima L.R. n. 12/2011 - pena la inammissibilità dei finanziamenti, quale che ne sia la fonte, e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana - di attingere a tale Albo, onde procedere alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento dei servizi attraverso la procedura negoziata.
Tale Albo regionale non è stato ad oggi istituito.
Con la circolare 27 luglio 2012 dell'Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità (pubblicata sulla G.U.R.S. del 10 agosto 2012, n. 33), sono state fornite linee guida nelle more dell'istituzione dell'Albo unico regionale, specificando che fino alla formazione dell'Albo tutte le amministrazioni, per l'affidamento dei servizi di cui all'allegato IIA, categoria 12 (quindi in Sicilia non solo per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria) di importo non superiore (ma dovrebbe essere inferiore) a 100.000 euro, potranno procedere ai sensi dell'art. 267 del Regolamento e dell'art. 91, comma 2, del Codice. L'affidamento potrà avvenire mediante elenchi formati dalla stazione appaltante o indagine di mercato, nel rispetto dell'art. 90 del Codice.
Il comma 2 dell'art. 267, prevede che i soggetti da invitare siano individuati anche tramite elenchi di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'avviso del comune di Vittoria disconosce le procedure dell'art. 267 del Regolamento, privilegiando i professionisti residenti nel territorio comunale, viola i principi del Codice dei contratti (art. 2) e i principi della direttiva 2004/18 derivanti dai principi del trattato CEE (art. 49), secondo cui: Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza (art. 2 della direttiva 2004/18).
Al riguardo, secondo la competente Autorità di Vigilanza per contratti pubblici (ex multis deliberazioni n. 45/2010, n. 43/2009, n. 245/2007, n. 314/2007, parere n. 83/2008), le procedure di gara non possono stabilire limitazioni di carattere territoriale, quali disposizioni in grado di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio.
Di una questione analoga, relativa all'affidamento di una procedura negoziata senza bando per servizi di architettura e ingegneria, di recente si è occupato anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 3469/2012 del 13.6.2012, ha affermato che la scelta di limitare la partecipazione a professionisti locali, non supportata da un'indagine volta a verificare le professionalità più qualificate con riguardo all'oggetto della procedura, si sostanzia "in una limitazione territoriale aprioristica in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La valorizzazione di detto dato territoriale costituisce, quindi, una barriera di accesso in contrasto con i principi comunitari volti a garantire l'affermazione di un mercato comune libero da restrizioni discriminatorie collegate alla nazionalità o alla sede formale".
Si ritiene opportuno, pertanto, un intervento di Codesto Ordine presso la stazione appaltante affinché proceda ad una sospensione, in autotutela, della procedura promossa, al fine di pervenire alla sua rettifica in base a quanto segnalato con la presente.

 
 
 
 
 
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