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  Risposta al quesito del 18 aprile 2013 dell' Ordine Avellino e al quesito del 8 maggio 2013 dell'Ordine di Roma (Argomento: Concorso di idee)  

13 giugno 2013 - Risposta al quesito del 18 aprile 2013 dell' Ordine Avellino e al quesito del 8 maggio 2013 dell'Ordine di Roma (Argomento: Concorso di idee)

 

Quesito

Segnalazione da parte di iscritti in merito al bando di concorso di idee pubblicato dal Comune di Dolzago (LC), per la progettazione di una nuova scuola materna.

 
 

Parere

Sono pervenute a questo Consiglio Nazionale numerose segnalazioni relative al concorso in oggetto.
Nel manifestare apprezzamento per la meritoria scelta da parte della stazione appaltante della procedura concorsuale, unica forma di selezione per i servizi di architettura e ingegneria interamente fondata su parametri di tipo qualitativo, reperito ed esaminato il bando adottato si rileva che lo stesso non è apparso compiutamente conforme alla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
Nello specifico, la procedura attivata appare impropriamente definita concorso di idee ai sensi dell'art. 108 del Codice, come dimostra la stesura del relativo bando che, con tutta evidenza, travalica quanto prescritto dall'art. 259, comma 2, del Regolamento in merito ad un bando di concorso di idee.
Ne è riprova, altresì, il complesso degli elaborati richiesto (art. 8), riferibile a una vera e propria progettazione e non a una semplice proposta ideativa - cui, peraltro, corrisponde una dotazione di montepremi non adeguata a detto livello progettuale.
Di dubbia legittimità risulta anche la richiesta (art. 3.2.3) di possesso da parte dei concorrenti di requisiti speciali ai fini della partecipazione, alla quale fa seguito (art. 8) l'espressa richiesta del curriculum vitae, elemento questo notoriamente estraneo alla procedura concorsuale, che si basa esclusivamente sulla valutazione del progetto.
Con tale richiesta, peraltro, non si tiene conto della possibilità, da parte dell'autore del progetto vincitore, di ricorrere se necessario, in fase di procedura negoziata per il conferimento dell'incarico, allo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice.
Da tale prima analisi del bando, la procedura in oggetto appare dunque fuorviata da elementi che potrebbero non perseguire gli obiettivi che sottendono all'indizione di un concorso.

 
 
 
 
 

 

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