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Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

 
  Risposta al quesito del 16 giugno 2013 dell'Ordine Aosta (Argomento: Importo servizio a base di gara)  

13 giugno 2013 - Risposta al quesito del 16 giugno 2013 dell'Ordine Aosta (Argomento: Importo servizio a base di gara)

 

Quesito

Trasmissione della documentazione relativa alla procedura indetta dal Comune di Aosta per il conferimento dell'incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento per la sistemazione di piazza Giovanni XXIII

 
 

Parere

La procedura in questione concerne l'affidamento di un incarico di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, di importo inferiore a 100 mila euro, sulla base della selezione operata all'interno dell'elenco istituito presso la stazione appaltante.
Esaminata la relativa documentazione, si rileva che la determinazione dell'importo da porre a base di gara, come individuata al punto 3b) della lettera di invito, non tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del DL 1/2012 (convertito nella L. 27/2012) e dell'art. 5, comma 2, del DL 83/2012 (convertito nella L. 134/2012).
Quest'ultimo, in particolare, recita: "Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 9, comma 2, del DL 1/2012, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto DL possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali."
Per la determinazione dell'ammontare presunto del corrispettivo posto a base d'asta, pertanto, nelle more dell'emanazione del suddetto Decreto Interministeriale, non appare corretto fare riferimento alla tariffa professionale di cui al DM 20 luglio 2012, n. 140, adottando come parametro "G - grado di complessità" il valore medio, essendo espressamente prevista, proprio per tale scopo, la possibilità di fare riferimento al DM 4 aprile 2001.
Nella specie, peraltro, non risulta essersi proceduto da parte della Stazione Appaltante, sia all'indagine di mercato ex art. 89 del Codice, che al calcolo del valore stimato del contratto ai sensi dell'art 29 dello stesso Codice.
Dall'errata individuazione dell'importo a base di gara consegue il mancato rispetto delle soglie previste dall'art. 91 del Codice e, quindi, l'illegittimità della procedura di gara avviata.
L'applicazione del riferimento normativo corretto, il DM 4 aprile 2001, con il conseguente ricalcolo degli importi, determinerebbe, infatti, un importo ben superiore alla soglia dei 100.000 euro e, dunque, l'impossibilità di svolgere la procedura negoziata con le modalità attualmente prescelte dall'Amministrazione.
E' appena il caso di evidenziare, peraltro, come puntualmente segnalato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Valle d'Aosta, che "la categoria prevalente, anche volendo erroneamente applicare il D.M. 140/2012, dovrebbe essere, "EDILIZIA - arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite" o, al più, "PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE - interventi di recupero e riqualificazione ambientale". Alla categoria prevalente dovrebbero essere aggiunte le categorie "IMPIANTI - impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni" e "IDRAULICA - acquedotti e fognature"", derivandone, anche in questo caso, il superamento della soglia di 100.000 euro.

 
 
 
 
 

 

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