salta ai contenuti
 
CNAPPC
 

16 ottobre 2013 - Risposta al quesito del 2 luglio 2013 dell'Ordine Pordenne (Argomento: Documento unico regolarità contributiva)

 

Quesito

Trasmissione richiesta di parere pervenuta da un'amministrazione locale in materia di DURC (documento unico regolarità contributiva)

 
 

Parere

Con riferimento al quesito posto, si segnala che l'art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98, prevede che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Le irregolarità riscontrate per un solo professionista non possono, di conseguenza, essere ostativi per tutti i componenti del raggruppamento, potendo la stazione appaltante rivalersi solo nei confronti del professionista inadempiente.
L'aspetto poi che l'inadempiente sia il soggetto capogruppo del RTP non osta a quanto sopra esposto, in quanto, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del Codice, tale forma aggregativa che discende dal contratto di mandato non determina la nascita di un nuovo soggetto distinto, poiché ogni professionista "conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali".

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio