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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 18 settembre 2013 dell'Ordine Palermo (Argomento: Importo servizio a base di gara)  

18 settembre 2013 - Risposta al quesito del 18 settembre 2013 dell'Ordine Palermo (Argomento: Importo servizio a base di gara)

 

Quesito

Procedura promossa dal Comune di Bagheria (PA): "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse obiettivi di servizio - delibera cipe 79/2012".

 
 

Parere

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Consiglio Nazionale, reperito ed esaminato il bando adottato, si riportano le considerazioni che seguono.
Le finalità della procedura, individuate nell'avviso, sono quelle di raccogliere, a fronte di un compenso di € 1,00 (euro uno), progetti utili alla partecipazione al bando regionale in oggetto.
Considerato che le prestazioni richieste sono servizi dell'allegato II A Categoria 12 del Codice dei contratti, le procedure adottate sono in chiaro contrasto con la disciplina del Codice (artt. 89, 90, 91, 92, etc.) e dei principi comunitari.
Inoltre, in base al codice civile e alla giurisprudenza, "l'onerosità del contratto d'opera professionale è espressione di un principio generale della materia, in base al quale il compenso costituisce elemento essenziale del contratto di cui all'art. 2230 c.c., che è di per sé sinallagmatico, salvo il caso di rinuncia preventiva al compenso" (v. Cassazione civile , sez. II, 27 ottobre 1994, n. 8878). Nello stesso senso, la Suprema Corte ha precisato che "il contratto d'opera intellettuale si presume oneroso" (art. 2233 C.C.).
L'art. 2233 Cod. civ., stabilisce una gerarchia dei criteri di liquidazione del compenso spettante al professionista, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti (Cass. civ., Sez. II, 7 gennaio 1981 n. 104, in Giust. civ. Mass. 1981, fasc. 1; vedi anche Cass. civ., Sez. lav., 14 dicembre 1983, n. 7374, in Rass. Avv. Stato, 1984, I, 92; Cass. civ., Sez. II, 27 gennaio 1982 n. 530, in Giust. civ. Mass. 1982, fasc.1., Cass. civ. Sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9514, in Foro it. 1997, I, 2179 ed anche Cass. civ., SS.UU., 16 gennaio 1986, n. 224, in Foro it. 1986, I, 1575). In ogni caso, spetta al professionista un compenso in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
L'elaborazione della progettazione di cui all'avviso in oggetto determina per il Comune l'utilità di potere partecipare al bando in questione. Tuttavia, lo stesso Comune non riconosce ai partecipanti (o al redattore del progetto selezionato) neanche le spese per la realizzazione della progettazione ma, nel contempo, fa trasparire la possibilità che l'adesione all'invito possa costituire titolo preferenziale per la eventuale successiva direzione dei lavori.
Ciò determina per il Comune, oltre che una chiara violazione ai criteri, disposizioni e principi sopra individuati, un indebito arricchimento ai sensi degli articoli 2041 e 2042 del codice civile, i cui presupposti sono l'arricchimento senza causa di un soggetto, l'ingiustificato impoverimento di un altro soggetto, il rapporto di causalità tra l'arricchimento e l'impoverimento suddetti e la sussidiarietà dell'azione.
Nel caso in questione, il Comune richiede, infatti, prestazioni professionali a liberi professionisti, ricevendo un beneficio a fronte di prestazioni lavorative di carattere intellettuale prestate, senza un accordo espresso, salvo l'irrituale promessa circa la futura e incerta direzione dei lavori.
La giurisprudenza, al riguardo, sancisce che, ai fini dell'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., nei confronti della pubblica amministrazione, non rileva l'utilità che l'ente confidava di realizzare, bensì quella che ha in effetti conseguito e che, quando la prestazione eseguita in favore della P.A. sia di carattere professionale, può consistere anche nell'avere evitato un esborso o una diversa diminuzione patrimoniale (Cass., n. 12850 del 2005; Cass., n. 19059 del 2003; Cass., n. 17440 del 2003; Cass., n. 11454 del 2003; Cass., n. 1884 del 2002).
Per altro aspetto, si osserva come la procedura adottata possa essere assimilata, violandone tuttavia le finalità, al "dialogo tecnico" richiamato tra i considerando della direttiva 2004/18, ove si prevede che "Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un dialogo tecnico, sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza".
Appare evidente, pertanto, la dissimulazione di un affidamento di direzione lavori, laddove nell'avviso si indica espressamente che: "La redazione del progetto potrà costituire titolo preferenziale per la eventuale successiva direzione dei lavori".
Di conseguenza, l'avviso in oggetto, oltre alle disposizioni sopra citate, viola i principi comunitari di cui alla direttiva 2004/18. Ciò assume una particolare importanza, considerato che i lavori da realizzare gravano su risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 (FSC).
Ne deriva, pertanto, che le modalità di affidamento adottate siano sprovviste di supporto normativo, nazionale e comunitario.

 
 
 
 
 

 

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