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CNAPPC
 

10 dicembre 2013 - Risposta al quesito del 7 novembre 2013 dell'Ordine Teramo (Argomento: Importo servizio a base di gara; Soglie)

 

Quesito

In riferimento all'avviso allegato, si chiede un parere in merito a quanto riportato nel bando:
1. l'ammissibilità, in ordine alla corresponsione degli onorari per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000 € a professionisti esterni, del ricorso al comma 5 dell'art. 92 del Codice che parla di incentivi per la progettazione, nella misura del 2%, da applicarsi ai soli dipendenti;
2. l'opportunità del ricorso, in ordine alla corresponsione degli onorari per l'affidamento di incarichi di cui al punto 1, al comma 3 dell'art. 92 del Codice, che rimandando al comma 2 dello stesso articolo fino ad arrivare al DM n° 140 del 27.07.2012 e ss.mm. e ii. subordina il compenso dei professionisti esterni tramite un accordo tra le parti ed in mancanza di questo ai parametri generali definiti nello stesso decreto."

 
 

Parere


Nel merito, esaminato il bando pervenuto, si rileva una determinazione dell'importo da porre a base di gara effettuata mediante il riferimento all'art. 92, comma 5, del Codice.
Ciò appare in contrasto con la vigente disciplina, in base alla quale i corrispettivi delle attività di progettazione devono essere calcolati applicando le aliquote dell'emanando decreto sui parametri (art. 92, comma 3, del Codice) e, nelle more di tale emanazione, sia facoltà delle stazioni appaltanti fare riferimento al D.M. 4 aprile 2011 (art. 5 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 - cosiddetto Decreto Sviluppo - convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Peraltro, è più volte intervenuta sull'argomento la competente Autorità di Vigilanza, in ultimo con il Parere n. 52 del 10 aprile 2013, ribadendo che "dopo l'entrata in vigore dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, l'individuazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'Autorità con la deliberazione 3 maggio 2012, n. 49".
Con la Determinazione n. 49/2012, l'AVCP ha chiarito che le stazioni appaltanti sono obbligate all'applicazione della prevista disciplina per la determinazione degli importi da porre a base di gara, che si compone delle disposizioni previste dai seguenti articoli del Codice:
-    29 (Metodo di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici);
-    89 (Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi);
-    115 (Adeguamento dei prezzi).
Qualsiasi altro metodo estraneo all'art. 89 del Codice, che non tenga conto dell'utilizzo del D.M. 4 aprile 2001, è pertanto da considerarsi illegittimo.
Si consideri, altresì, che la determinazione dell'importo a base di gara assume rilievo ai fini della individuazione delle soglie previste dall'art. 91 del Codice e, quindi, della scelta della procedura di gara da utilizzare.
In tal senso, è ovvio che l'utilizzo di un errato riferimento normativo (nella fattispecie l'incentivo ex art. 92, comma 5, del Codice o anche il D.M. 140/2012), avente finalità non confacenti allo scopo, incide inevitabilmente sulla legittimità della procedura promossa. Basti pensare che l'applicazione dell'aliquota dell'incentivo alle singole prestazioni (progettazione, CSP, CSE, DL) viola sicuramente le soglie dei servizi da affidare, stabilite dall'art. 267 del Regolamento, in considerazione del fatto che i servizi da considerare sono comunque quelli previsti (globalmente) dall'art. 252 del medesimo Regolamento.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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