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CNAPPC
 

"Adeguamento della Tariffa Professionale riguardante prestazioni urbanistiche"

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici Dir.ne Gen.le Urbanistica 10 febbraio 1976, n. 22/seg./V

Con lettera circolare del 1º dicembre 1969, n. 6679 questo Ministero portava a conoscenza degli Enti cui era diretta (Amministrazioni provinciali, Provveditorati alle OO.PP., Prefetture, Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti, Ordini degli Ingegneri e Architetti, ecc.) la tariffa professionale riguardante le prestazioni urbanistiche, proposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Architetti, con le modifiche e le integrazioni suggerite dal Consiglio Superiore dei LL.PP., perché, in attesa della sua formale approvazione, fosse dagli Enti interessati «tenuta presente nel definire i rapporti derivanti dalle prestazioni professionali in materia urbanistica».
L'art. 1 di tale tariffa - che non è stata ancora approvata ed alla quale, tuttavia, si fa normale riferimento nella attribuzione degli incarichi di progettazione urbanistica - prevede che gli adeguamenti dei compensi da essa stabiliti «saranno proposti congiuntamente dai Consigli Nazionali con riferimento alle variazioni dell'indice generale dei prezzi stabilite dall'ISTAT ogni qualvolta le variazioni di detto indice, rispetto a quelle corrispondenti alla data di approvazione della tariffa ed ai successivi scatti, superino il 10%».
In relazione a tale norma i Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti hanno proposto un adeguamento di tale tariffa nella misura dell'81,8%, corrispondente alla variazione dell'indice generale dei prezzi dal novembre 1969 all'ottobre 1975, e hanno chiesto che venga emanata da questo Ministero un'altra circolare che precisi l'indice di adeguamento aggiornato alla data di emanazione della nuova circolare.
Questo Ministero ritiene, innanzitutto, che il meccanismo di adeguamento previsto dalla tariffa abbia carattere di automaticità, nel senso che i compensi da essa stabiliti debbano ritenersi automaticamente aumentati in corrispondenza delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi, semprechè si tratti di variazioni superiori al 10%.
Pertanto l'applicazione della tariffa - che ha evidentemente carattere contrattuale, in quanto la tariffa medesima, non essendo stata approvata, non è obbligatoria - dovrebbe, ad avviso di questo Ministero, comportare anche l'adeguamento di cui trattasi, quando si verifichino le condizioni sopraindicate.
In ogni modo, per aderire alla richiesta dei Consigli Nazionali degli Ingegneri e Architetti ed allo scopo di favorire un'applicazione uniforme della tariffa (nel caso, ovviamente, in cui le parti interessate, ripetesi, intendano dare riferimento ad essa) questo Ministero, accertato che l'indice generale dei prezzi, secondo le valutazioni dell'ISTAT, ha subito l'aumento dell'83,1 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1969 e il 30 novembre 1975 e sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. che ha espresso il proprio parere con voto n. 23 del 15.1.1976, ritiene che, in conformità a detto parere, le proposte di adeguamento avanzate congiuntamente dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti siano da accogliere e che la percentuale di aumento possa essere stabilita nella misura dell'80% a partire dal 1º dicembre 1975.
Per quanto concerne l'applicazione degli adeguamenti, questo Ministero ritiene, sempre in conformità al parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., che non può accogliersi la tesi secondo la quale le maggiorazioni degli onorari dovrebbero essere riferite al compimento delle singole prestazioni e che invece la definizione degli onorari debba avvenire in base a compensi, a tempo ed a quantità stabiliti dalla tariffa, incrementati delle maggiorazioni corrispondenti alle variazioni dell'indice ISTAT verificatesi al momento della stipula della convenzione o, comunque, del conferimento dell'incarico.

Art. 8.
Piani Particolareggiati e di zona (lottizzazioni) - 2/A
(Omissis)
l'onorario da corrispondere al professionista va determinato come segue:
a) sommatoria di due termini il primo riferito alla superficie del terreno considerato dal Piano particolareggiato ed il secondo al complesso delle volumetrie esistenti e di progetto della superficie considerata in base alle prescrizioni del Piano Regolatore. I coefficienti relativi sono così stabiliti: L. 270.000 per ettaro di superficie del territorio e L. 27 per ogni mc. di costruzione;
(Omissis).

Art. 9.
Piani particolareggiati di risanamento e conservazione - 2/B
(Omissis)
L'onorario da corrispondersi per i piani particolareggiati di risanamento e comparti di ristrutturazione è valutato con le norme previste dalla presente tariffa per i piani particolareggiati (art. 8), elevando il coefficiente volumetrico a L. 54 per mc. di costruzione, applicato sia agli edifici esistenti che a quelli di progetto.
(Omissis).

Art. 10.
Compensi a tempo.
(Omissis)
Gli onorari a vacazione sono stabiliti nelle misure:
a) di L. 5.400 per il Professionista;
b) di L. 3.240 per i suoi aiuti laureati;
c) di L. 1.944 per ogni altro aiuto di concetto.
(Omissis)

 
 
 
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