Si rileva che la procedura in esame ha come
riferimento normativo l'art. 26 del Codice, peraltro non indicato nell'avviso
pubblicato, in materia di sponsorizzazioni; gli attori sono un'amministrazione
aggiudicatrice e uno sponsor e l'oggetto riguarda esclusivamente servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria.
In base all'art. 26 citato, i servizi sono
acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, così come indicato nell'avviso
(cfr. al riguardo AVCP Determinazione n. 24/2001 e Deliberazione n. 9 dell'8
febbraio 2012).
In base al comma 1 dello stesso art. 26, a tale
tipologia di contratti di sponsorizzazione, quando i servizi sono acquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila
euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché
le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e
degli esecutori del contratto.
L'avviso non reca alcuna indicazione
sull'importo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria richiesti,
né sui requisiti speciali richiesti e prescritti dal Codice e dal Regolamento,
ma si limita a precisare che "La finalità del presente bando di
sponsorizzazione è il contenimento delle spese pubbliche per la realizzazione
dell'opera di cui trattasi, che si intende perseguire offrendo a idonei
professionisti privati o associati, come per legge, la possibilità di
propagandare il proprio nome mediante il diritto dello sponsor,
all'utilizzazione di spazi pubblicitari sia all'Albo Pretorio Comunale che sul
sito internet del Comune".
L'avviso viola peraltro la normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 - legge 136/2010) non recando
l'indicazione del CIG. Per le obbligazioni poste in capo allo sponsor non
sembra che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della sponsorizzazione
pura - esentata da CIG - ma in quella della sponsorizzazione tecnica - che
invece è sottoposta a CIG.
Appare altresì violata la norma speciale
contenuta nell'art. 91, comma 8 del Codice, secondo cui: "E' vietato
l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e
attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure
diverse da quelle previste dal presente Codice".
Nell'avviso di sponsorizzazione inoltre mancano:
a) gli elementi
(genericamente indicati) e i criteri di valutazione dell'offerta;
b) l'indicazione
di qualsiasi riferimento alla qualificazione richiesta ai progettisti ed ai
requisiti necessari di ordine generale e speciale.
In conclusione, la procedura
appare viziata nei numerosi aspetti sopra individuati, per cui ricorrerebbero
gli estremi per una segnalazione all'ANAC e/o, se non decorsi i termini
prescritti, per un ricorso dinanzi al TAR territorialmente competente.