salta ai contenuti
 
CNAPPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 luglio 2014 - Risposta al quesito del 7 luglio 2014 dell'Ordine Avellino (Argomento: Contratto sponsorizzazione)

 

Quesito

Richiesta parere su efficacia e regolarità dell'Avviso pubblico pubblicato dal Comune di Altavilla Irpina.

 
 

Parere

Si rileva che la procedura in esame ha come riferimento normativo l'art. 26 del Codice, peraltro non indicato nell'avviso pubblicato, in materia di sponsorizzazioni; gli attori sono un'amministrazione aggiudicatrice e uno sponsor e l'oggetto riguarda esclusivamente servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

In base all'art. 26 citato, i servizi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, così come indicato nell'avviso (cfr. al riguardo AVCP Determinazione n. 24/2001 e Deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012).

In base al comma 1 dello stesso art. 26, a tale tipologia di contratti di sponsorizzazione, quando i servizi sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.

L'avviso non reca alcuna indicazione sull'importo dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria richiesti, né sui requisiti speciali richiesti e prescritti dal Codice e dal Regolamento, ma si limita a precisare che "La finalità del presente bando di sponsorizzazione è il contenimento delle spese pubbliche per la realizzazione dell'opera di cui trattasi, che si intende perseguire offrendo a idonei professionisti privati o associati, come per legge, la possibilità di propagandare il proprio nome mediante il diritto dello sponsor, all'utilizzazione di spazi pubblicitari sia all'Albo Pretorio Comunale che sul sito internet del Comune".

L'avviso viola peraltro la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 - legge 136/2010) non recando l'indicazione del CIG. Per le obbligazioni poste in capo allo sponsor non sembra che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della sponsorizzazione pura - esentata da CIG - ma in quella della sponsorizzazione tecnica - che invece è sottoposta a CIG.

Appare altresì violata la norma speciale contenuta nell'art. 91, comma 8 del Codice, secondo cui: "E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice".

Nell'avviso di sponsorizzazione inoltre mancano:

a)   gli elementi (genericamente indicati) e i criteri di valutazione dell'offerta;

b)   l'indicazione di qualsiasi riferimento alla qualificazione richiesta ai progettisti ed ai requisiti necessari di ordine generale e speciale.

In conclusione, la procedura appare viziata nei numerosi aspetti sopra individuati, per cui ricorrerebbero gli estremi per una segnalazione all'ANAC e/o, se non decorsi i termini prescritti, per un ricorso dinanzi al TAR territorialmente competente.
 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio