salta ai contenuti
 
CNAPPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 giugno 2014 - Risposta al quesito del 5 giugno 2014 dell'Ordine Campobasso (Argomento: Concorso di idee)

 

Quesito

Si chiede parere in merito al bando di concorso promosso dalla Regione Molise per la ristrutturazione e riqualificazione del complesso dell'ex hotel Roxy e per la costruzione di un nuovo complesso architettonico nell'area dell'ex campo Romagnoli in Campobasso, da destinare ad uffici della Regione e spazi comuni.

 
 

Parere

Da una prima analisi di quanto pervenuto, si osserva quanto segue:
Esaminati il bando e le osservazioni già evidenziate da Codesto Ordine, direttamente interessato per territorio, emerge, nella specie, che il bando, pur definito concorso di idee, contiene caratteristiche specifiche del concorso di progettazione, senza tuttavia possederne tutte le finalità (in assenza della documentazione e delle previsioni di legge previste per tale procedura).
Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. giurisdizionali Sez. V, sentenza n. 458 del 5 febbraio 2007) la distinzione tra concorsi di idee e concorsi di progettazione si concretizza, prima di tutto, nel contenuto di prima elaborazione dell'idea progettuale nei primi, mentre nei secondi può acquisire connotazione di un vero e proprio progetto preliminare.
Altra rilevante differenza tra concorsi di idee e di progettazione, è costituita dalle modalità di valutazione dei rispettivi elaborati, per i primi da effettuare "sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara" e per i secondi "sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato I del regolamento. A tenore di tale allegato "per ogni proposta e per ogni elemento di valutazione previsto nel bando di gara" va individuato "un indice convenzionale del valore dell'elemento in esame".
Tale indice "per gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative)" è individuato "determinando per ognuno di essi un coefficiente, variabile tra zero ed uno" mediante uno tra i tre metodi alternativi ivi indicati.
Nel parere di precontenzioso, n. 124/2008, l'AVCP ha affermato che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica, ponendo in rilievo che "il principio secondo il quale l'amministrazione non può operare una illegittima commistione, preclusa dalla normativa comunitaria e nazionale, tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione dell'offerta, trova applicazione anche nell'espletamento dei concorsi di progettazione, in relazione ai quali, a norma dell'articolo 105 del Codice, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del Codice".
Non è conforme alla normativa di settore, pertanto, l'operato della stazione appaltante che valuti l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale nella fase di prequalifica dei candidati.

 
 
 
 
 
Area Riservata
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
torna ai contenuti torna all'inizio