Si segnalano
le seguenti criticità del bando in questione, con particolare riferimento al
punto A 3.4 (Requisiti speciali per il successivo affidamento dell'incarico):
·
il requisito richiesto alla lettera A) non rispetta
quanto stabilito dall'art. 263, comma 1, lett. A) del Regolamento, in combinato
con l'art. 253, comma 15bis del Codice; quest'ultimo recita: "In relazione alle
procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2015 per la
dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo
ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti
disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo
47, con le modalità ivi previste". Tale requisito inoltre, pena illegittimità,
deve essere congruamente motivato ai sensi dell'art. 41, comma 2, ultimo
periodo, del Codice: "Le amministrazioni precisano nel bando di gara i
requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri
eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera
b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture
stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono
illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale";
·
alla lettera B) e alla lettera C), appare opportuno
circostanziare il generico riferimento alla "vigente disciplina sugli onorari",
citando espressamente il DM 143/2013;
·
quanto previsto all'ultimo capoverso della lettera B) e
della lettera C), è in palese contrasto, oltre che con il periodo successivo
del testo dello stesso bando, con l'art. 263, comma 2, del Regolamento: "I
servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e
approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo
per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la
mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma,
l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende
riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati
attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su
richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso
gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo,
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite
copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima";
·
per quanto concerne il requisito di cui alla lettera d),
è opportuno chiarire le motivazioni che concorrono alla determinazione del
numero di unità di personale tecnico necessario per lo svolgimento
dell'incarico;
in riferimento alla parte
relativa ai raggruppamenti temporanei ed, in particolare, per quanto concerne,
infine, le percentuali del requisito di cui alla lettera c) attribuibili alla
mandataria, si rappresenta la necessità di una formulazione maggiormente
aderente alla disciplina ex art. 261, commi 7 e 8 del Regolamento.