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10 febbraio 2014 - Risposta al quesito del 3 marzo 2014 dell'Ordine Piacenza (Argomento: Verifica, Validazione)

 

Quesito

Si riportano i quesiti formulati da un iscritto in merito alla "Verifica e Validazione del Progetto negli Appalti Pubblici", con la gentile richiesta di un parere in merito.

 
 

Parere


Siamo in un caso di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000 di euro.

 

1.   Si intende per VERIFICA:

Domanda - Il soggetto incaricato per la verifica e la validazione è il RUP (Responsabile Unico Procedimento)?

Risposta - La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso la propria struttura o attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Codice (SIIT-Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, amministrazioni provinciali, centrali di committenza). Nel caso in esame la verifica può essere affidata al Responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero ad altri soggetti degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. Da evidenziare che l'incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo (art. 49, comma 5, Regolamento).

D - Può essere affidata la verifica anche ad organi esterni solo nel caso in cui il dirigente competente accerti una carenza di organico?

R - Non solo in caso di carenza di organico ma anche quando è impedito dall'inesistenza delle condizioni di cui all'art. 47, comma 1, del Regolamento, nonché nei casi di carenza di organico, accertata dal responsabile del procedimento per il combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 10 del Codice, ma attestata dal dirigente competente.

D - L'organo esterno può anche essere un singolo professionista esente dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.

R - Si, per importi inferiori ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento.

D - Per l'individuazione di un organo esterno cui affidare l'incarico bisogna attuare le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento.

R - Si.

D - Il rapporto conclusivo di verifica, redatto dal RUP o da organo esterno, deve inoltre accertare il rilascio da parte del direttore lavori della attestazione di cui all'art. 106, comma 1, del regolamento, in merito:

a)   alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)   alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

c)   alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

R - Si; infatti, ai sensi del comma 7 dell'art. 54 del Regolamento, il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica deve riportare le risultanze dell'attività svolta (per la verifica) e appurare l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori o del responsabile del procedimento della attestazione, di cui all'art. 106, comma 1.

D - Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere coperto da specifica polizza assicurativa di cui all'art. 57 del Regolamento?

R - Si, con i contenuti e i limiti temporali di garanzia previsti proprio dall'art. 57 del Regolamento. Tale obbligo è disciplinato anche dall'art. 112, comma 4bis, del Codice secondo cui: "Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno".

 

2.   Si intende per VALIDAZIONE:

Domanda - La validazione è un atto formale sottoscritto dal RUP e riporta gli esiti delle verifiche redatte dal soggetto preposto alle verifiche stesse (il RUP o soggetto esterno)?

Risposta - Si, per validazione del progetto s'intende l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche eseguite e fa riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica.

D - Non può essere delegata la funzione di validazione. Può essere svolta solo dal RUP?

R - La delega non è prevista dalla normativa vigente. Si ritiene atto di esclusiva competenza del responsabile del procedimento (art. 10, comma 2, del Codice).

D - Gli estremi della validazione devono essere riportati sul bando di gara?

R - Si, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del Regolamento.


 
 
 
 
 
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