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CNAPPC
 

8 gennaio 2014 - Risposta al quesito del 12 dicembre 2013 dell'Ordine Torino (Argomento: Concorso di idee)

 

Quesito

Si ritiene di fare cosa utile nell'allegare alla presente alcune domande e/o osservazioni pervenute da alcuni iscritti, affinché possiate valutarle.
- Nel caso di concorso di idee, è possibile per l'Amministrazione pubblica indire il concorso anche senza copertura economica per la realizzazione?

 
 

Parere

Ai sensi dell'art. 108, comma 6, del Codice, l'indizione di un concorso di idee prevede ancora, purtroppo, la possibilità per le stazioni appaltanti di finalizzare o meno la procedura del concorso di idee all'affidamento al vincitore dei successivi incarichi progettuali relativi all'opera oggetto del concorso.
Proprio tale aspetto è oggetto di una delle proposte di modifica al Codice, sottoposte dal CNAPPC, con gli altri Consigli Nazionali del Tavolo Tecnico Interprofessionale, all'attenzione del Ministro delle Infrastrutture.
Tuttavia, in attesa che il legislatore, così sollecitato, intervenga per far rientrare a pieno titolo il concorso di idee tra le procedure finalizzate sempre all'affidamento di incarichi di progettazione, è opportuno comunque precisare che la competente Autorità di Vigilanza ha più volte chiarito, in ultimo con la Determinazione n. 5 del 2010, che la facoltà di cui al sesto comma dell'art. 108 del Codice debba essere esercitata dalle stazioni appaltanti, a monte, inserendo cioè direttamente nel bando gli effetti della propria scelta.
Dall'esercizio di tale facoltà, pertanto, deriva la possibilità che un concorso di idee possa essere bandito con o senza copertura finanziaria per la realizzazione delle opere oggetto della procedura (ferma restando la necessaria copertura, in ogni caso, dell'importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, ex art. 259, comma 2, lett. h, del Regolamento, e degli importi relativi ad eventuali ulteriori premi se previsti).
E' evidente che, qualora il concorso di idee preveda l'affidamento dell'incarico al vincitore per le successive fasi progettuali, la copertura finanziaria debba essere prevista obbligatoriamente, tenuto conto anche di quanto disposto dall'art. 92, comma 1, del Codice, per cui: "le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi (...)".

 
 
 
 
 
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