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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 12 dicembre 2013 dell'Ordine Torino (Argomento: Requisiti)  

8 gennaio 2014 - Risposta al quesito del 12 dicembre 2013 dell'Ordine Torino (Argomento: Requisiti)

 

Quesito

Si ritiene di fare cosa utile nell'allegare alla presente alcune domande e/o osservazioni pervenute da alcuni iscritti, affinché possiate valutarle.
- Si richiede l'interpretazione della "non frazionabilità" dei due servizi "di punta di cui alla lettera C".

 
 

Parere


Il requisito, disciplinato dall'art. 263, comma 1, lettera c, del Regolamento, consiste in "avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento".

L'interpretazione corrente della non frazionabilità per tali servizi c.d. "di punta", consiste nella non ripartibilità pro quota tra i componenti di un raggruppamento temporaneo di ciascuna coppia di servizi per ciascuna classe e categoria. Quantomeno uno dei componenti del raggruppamento deve possedere il pregresso svolgimento di una "coppia" di servizi, includenti la presenza contemporanea di ciascuna classe e categoria e non di tutte le classi e categorie dei lavori a cui si riferivano i servizi da affidare.

Secondo tale interpretazione è sufficiente per il requisito richiesto che un unico componente il raggruppamento possieda la coppia di servizi di punta riferita almeno ad una delle classi o categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e purché il raggruppamento, nel suo complesso, possieda, in base a quanto dichiarato da tutti i componenti, i due servizi di punta in tutte le classi e categorie richieste.

La non frazionabilità richiesta va riferita "all'importo" dei due servizi appartenenti "ad ognuna" delle classi o categorie in rilievo, servizi che, almeno un componente (per ciascuna classe e categoria), deve indicare, appunto, in misura "non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione".

Ad esempio, si ricade nella frazionabilità, non consentita dalla norma, nel caso di un RTP che raggiunga il requisito richiesto, anche di una sola coppia di servizi di punta per una specifica classe e categoria, sommando i requisiti di due o più componenti, ossia ciascun componente ha eseguito un solo servizio che sommato ad un altro eseguito da un altro componente raggiunge complessivamente 0,40 volte l'importo richiesto nel bando.


 
 
 
 
 

 

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