Prestazione di ServiziObbligo di valutazione da parte del MIUR
Il MIUR ha l'obbligo di valutare il carattere temporaneo ed occasionale della prestazione, tenendo conto della natura, della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità della prestazione.
Adempimenti preventivi a carico del prestatore
- Il prestatore che si sposta in Italia da uno Stato UE per la prima volta, è tenuto ad informare il MIUR trenta giorni prima, salvo casi di urgenza, con una dichiarazione scritta, valida per un solo anno, e da inviare con qualsivoglia mezzo di comunicazione, che contiene informazioni su:
- tipologia della prestazione; - copertura assicurativa e/o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale; - In occasione della prima prestazione, e nel caso in cui intervengono mutamenti oggettivi della situazione attestata dai documenti la dichiarazione deve essere corredata di: a) Certificato di nazionalità b) Certificazione dell'autorità competente dello Stato di origine che attesti la legalità di esercizio della professione; c) Titolo che attesti le qualifiche professionali; d) La prova di assenza di condanne penali. - Obbligo per il prestatore di informare, con qualsiasi mezzo idoneo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione, senza obblighi di iscrizione o di contribuzione. Verifica preliminare del MIUR per le professioni non elencate nell'allegato V (5.7.1), VI (6) e all'art. 53
Entro 1 mese dalla ricezione dalla dichiarazione il Ministero può, in alternativa:
- informare il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari ed adotta la relativa decisione; - informare il prestatore sull'esito negativo del controllo. In tal caso il prestatore sarà obbligato ad effettuare una prova attitudinale, con oneri a suo carico (basati sul costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del MIUR da emanarsi entro 60 gg. a partire dal 9 novembre 2007). La prestazione deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata. - informare il prestatore, in caso di difficoltà che causi un ritardo, sulla data (max entro 2 mesi dal ricevimento della documentazione completa) entro la quale verrà adottata la decisione definitiva. - non informare il prestatore (silenzio-assenso), per cui, trascorso il primo mese dalla ricezione della dichiarazione, la prestazione può essere effettuata. Titolo professionale
Il titolo da utilizzare è quello previsto dalla normativa italiana.
Adempimenti a carico dell'Ordine
Viene effettuata l'iscrizione automatica solo a seguito di avvenuto ricevimento della copia della dichiarazione che il prestatore ha inviato al MIUR per il controllo stabilito all'art. 9 ed, eventualmente, per la verifica preliminare, corredata dai documenti indicati al comma 2 dell'art. 10.
L'iscrizione è valida per un anno. Adempimenti post iscrizione a carico del prestatore
Il prestatore è tenuto a fornire al destinatario del servizio, in lingua italiana o in lingua comprensibile dal destinatario, le seguenti informazioni:
a) se è iscritto in un registro commerciale o pubblico, il nome del registro, il numero di iscrizione o di identificazione.; b) L'ordine professionale presso il quale il prestatore è iscritto; c) il titolo professionale. d) in caso di attività soggetta ad IVA, il relativo numero di identificazione. e) le prove di qualsiasi copertura assicurativa, o mezzi analoghi di tutela personale o collettiva, per la responsabilità professionale. |
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