Focus 09/10: Riflessioni sul riconoscimento di Associazioni delle attività professionali non regolamentatein: Focus 09/10
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Gianfranco Pizzolato Vicepresidente CNAPPC
La clausola di "cedevolezza" prevista dall'art. 20 comma 3 Decreto Lgs. n. 59 (Ronchi) di recepimento della Direttiva Servizi, se da un lato tranquillizza gli Ordini in quanto in caso di contrasto prevale la Direttiva Qualifiche, dall'altro manifesta ancora la sua insufficienza specialmente nei confronti delle Associazioni/organizzazioni delle cosiddette "attività professionali", non regolamentate.
Secondo l'art. 4 del Decr. Leg.vo 206/07: - recepimento (Bonino-Scotti) della Direttiva Qualifiche - infatti, la regolamentazione coincide con una "riserva" a chi si accolla una "obbligatorietà" (di superare un esame e/o iscriversi), conseguentemente tutte le attività professionali che "non" sono riservate a coloro che si sono accollati tale obbligatorietà sono "non regolamentate" e le relative associazioni potrebbero essere ancora riconosciute per Decreto secondo la procedura di cui all'art. 26 del citato Decreto Legislativo. Tutti gli Ordini si trovano a confrontarsi con questo tipo di attività: i commercialisti hanno i tributaristi; gli avvocati hanno i consulenti legali ed i giuristi d'impresa; i veterinari hanno gli educatori cinofili; gli psicologi hanno i counsellor, i pedagogisti clinici, gli psicofilosofi; gli architetti ed i pianificatori hanno gli urbanisti. Fino ad ora, l'aspirazione di queste associazioni è stata quella di accorciare le distanze economiche dei loro iscritti rispetto agli iscritti ordinistici. Il Decreto di recepimento della Direttiva Servizi rischia tuttavia di capovolgere i rapporti di forza fra Ordini e queste associazioni/organizzazioni. Vari articoli della Direttiva prevedono, infatti, due liste parallele: - da un lato, quella delle "Autorità Competenti" (gli albi degli Ordini): anodini, tenuti in ordine alfabetico e che nessun cliente sarà curioso di consultare; - dall'altro lato, quella delle altre organizzazioni che possono aiutare i clienti nella scelta del fornitore dei servizi professionali, indicando ad esempio quale professionista è più competente, in quale settore, di quali professionisti i clienti risultano più soddisfatti, per quali prestazioni e così via. La Direttiva del resto garantisce al potenziale cliente (prima che egli abbia a contattare direttamente il professionista) il diritto di venire informato sulle caratteristiche del suo potenziale servizio; gli garantisce questa informazione "per via elettronica, a distanza"; in particolare, impone agli Stati membri ed alla Commissione di "incoraggiare la comunicazione critica sui difetti dei servizi prestati". Tutto questo mediante varie agevolazioni alle "associazioni od organizzazioni che aiutano i clienti nella scelta dei servizi". La tradizionale concorrenza delle associazioni rispetto agli Ordini ne risulta, così, di fatto rivoluzionata: la natura pubblicistica degli Ordini imporrà loro infatti l'imparzialità, mentre le associazioni (valorizzate dai Decreti di annotazione di cui sopra) si potranno lanciare nelle certificazioni e accreditamenti di competenze più minutamente rispondenti alle peculiari esigenze di ciascun cliente. (Nota 1) E' facile ipotizzare che gli iscritti agli Ordini professionali per un po' staranno alla finestra, poi si interrogheranno sul perché non iscriversi anche alle citate associazioni ed il gioco di svuotamento del sistema ordinistico sarà presto nei fatti, con buona pace della moltitudine degli iscritti. Ne conseguirebbe una grottesca scimmiottatura del sistema inglese, dove peraltro non esiste una valorizzazione al ribasso del cosiddetto "secondo canale", ovvero di coloro che non sono stati capaci di raggiungere i requisiti minimi, generali (garantiti anche in Inghilterra dai Regulatory Bodies), ed esiste, piuttosto, l'esatto contrario, cioè la valorizzazione di coloro che hanno superato quei requisiti minimi e generali per essere autorizzati a lavorare senza pericoli per l'utenza . (Nota 2) Per evitare che questo scenario si concretizzasse (Nota 3) , le rappresentanze ordinistiche hanno dovuto consolidare due azioni parallele, già positivamente avviate: - al CNEL, contrastando fermamente i pareri che assecondano i "Decreti di annotazione" delle associazioni; - sul Governo per correggere l'errato recepimento della Direttiva Servizi, che solo in Italia consente di definire come non regolamentat" attività che sono svolte anche da iscritti agli Ordini. In tal senso e proprio per ovviare a questo su conforme parere della Camera, il Ministro Ronchi ha inserito nella definizione di professione regolamentata le attività riservate o non riservate, in modo da escludere la possibilità di riconoscere associazioni di persone che svolgono attività che sono svolte anche da iscritti ad un Ordine. La stragrande maggioranza delle attività in corso di riconoscimento sono infatti di questo tipo e questo emendamento blocca, di fatto, quasi tutte le procedure di riconoscimento o, almeno, quelle riferite ad attività che si sovrappongono a quelle solitamente svolte anche dagli iscritti agli Ordini. L'obiezione che qualcuno solleva contro questo "blocco" è che una Direttiva non può modificare l'altra. Ma se ciò è vero per le Direttive, ciò per certo non vale per i loro recepimenti . (Nota 4) La dizione originale della Direttiva Qualifiche infatti, diversamente, così recita: "professione regolamentata: 1) attività o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali: in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale." Se non si leggono congiuntamente le due parti della definizione, potrebbe sembrare che essa pretenda comunque un obbligo per "tutte" e "solo" le attività regolamentate, da cui deriverebbe la coestensività dei termini "regolamentate" e "riservate", ovvero riservate chi a quell'obbligo ha adempiuto; così, ad esempio, le attività di "consulenza fiscale", le quali non sono riservate agli iscritti all'ordine dei commercialisti, e possono essere svolte anche dai tributaristi, ma restano attività regolamentate, in quanto lo Stato si è preoccupato di regolare l'accesso e le modalità del loro svolgimento, (ovvero di fregiarsi del titolo di iscritto all'Ordine) e questa "modalità" è di fatto un obbligo, e tanto basta per definire regolamentata la consulenza fiscale e quindi escluderla dalla procedura che porta ai Decreti di annotazione, di cui all'articolo 26 del citato Decreto. Analogo ragionamento potrebbe essere svolto per le attività inerenti l'urbanistica svolte dagli associati all'associazione degli urbanisti ma che sono già svolte da architetti, pianificatori, ingegneri civili e ambientali, per le quali il DPR 328 ha già stabilito l'obbligo di fregiarsi del titolo di iscritto all'ordine. Oggi il sistema ordinistico, oltre a pretendere maggiori chiarificazioni sul recepimento della citata Direttiva, deve seriamente porsi la questione dell'opportunità, già all'interno del proprio progetto di formazione permanente (long life learning). di prevedere, con una propria regolamentazione della stessa, la valorizzazione delle nuove "qualifiche" formative o "specialità" acquisite dall'iscritto durante la vita professionale, consentendo di renderle evidenti. Ciò consentirà di dare concretezza a quello "sviluppo professionale continuo" che i Trattati europei, - Lisbona in primis - pongono con fermezza, consentendoci di contrastare, anche fattualmente, le citate associazioni/organizzazioni. Rendere pubblicamente visibili e consultabili tali qualifiche formative è il modo più concreto (ed incentivante) per avviare, in concreto, la formazione permanente che gli Ordinamenti delle professioni si avviano a rendere obbligatoria (come la posizione comune che le professioni hanno depositato al Ministero il 21/07 per la scrittura di una legge quadro sulle professioni, ben evidenzia) e su cui si è espressa, a larghissima maggioranza, anche la recente Conferenza di Roma degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ma consentirà anche di superare le perplessità di quanti paventano, non senza ragione, la difficile gestibilità dei profili disciplinari coinvolti, nel caso questo processo di formazione continuo non venisse praticato dal professionista. Note: 1. Così ad esempio, al cliente (che ha bisogno di rendicontare alla Commissione europea le spese di un progetto) potranno indicare il nominativo del più competente dei Tributaristi; al cliente che non sa se ha materia sufficiente per adire un giudizio su un certo tema, le associazioni dei consulenti legali potranno indicare il nominativo del più esperto proprio su quel tema. 2. Per questa "élite" professionale il sistema inglese prevede che la Corona riconosca associazioni che accreditano le competenze superiori alle minime e più specifiche di quelle generali. 3. Scenario che risulterebbe unico in Europa 4. Recepimento sbagliato e introdotto proprio per aprire ai concorrenti non iscritti. |
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