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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 26 maggio 2011 dell'OAPPC Agrigento (Argomento: Incarichi Università)  

Risposta al quesito del 26 maggio 2011 dell'OAPPC Agrigento (Argomento: Incarichi Università)

 

Quesito:

Avviso di Selezione del Comune di Licata, per l'affidamento dell'incarico, mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 con le Università o Istituti Pubblici di Istruzione universitaria, per la revisione del PRG, comprendente adeguamenti degli studi agricolo-forestale, geologico, VAS

 
 

Parere:

Sulla base delle generiche decisioni che hanno determinato la scelta operata dal Comune di Licata, non sembra rilevarsi una sufficiente motivazione atta a giustificare la deroga ai principi del confronto concorrenziale, della pubblicità e della economicità dell'affidamento, posto che l'avviso pubblicato esclude, di fatto, la gran parte dei soggetti abilitati a svolgere l'incarico di che trattasi.
La regola secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture "deve rispettare i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità" (art. 2 del Codice) costituisce espressione di un principio cardine della legislazione comunitaria e nazionale, in applicazione del quale l'affidamento diretto può senz'altro considerarsi eccezione di stretta interpretazione al sistema ordinario delle gare (cfr. al riguardo Ad. Plenaria Cons. Stato, sentenza 3.3.2008 n.1).
Le Università sono assoggettabili alla previsione di cui all'art. 15 della L n. 241/90 secondo il quale "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
La stipula di accordi ex art. 15 L. 241/1990 potrebbe avvenire per la realizzazione delle finalità istituzionali che ne connotano le azioni. Tuttavia, per quanto riguarda le Università, sussiste un limite funzionale alla loro azione, statuito dal quadro normativo di riferimento.
La Legge n. 168/1989, recante "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica", all'art. 7, comma 1, prevede che le entrate delle Università sono costituite, tra l'altro, da "forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni".
Il DPR n. 382/1980, recante "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", all'art. 66 prevede che le Università "possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati".
Il RD 31.8.1933, n. 1592, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", prevede inoltre, all' art. 49, che "gli Istituti scientifici delle Università e degli Istituti superiori, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire, su commissione di pubbliche amministrazioni o di privati, analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze".
L'elencazione delle citate attività, tassativa quanto meno per il profilo tipologico, evidenzia le limitate possibilità di intervento delle Università.
Tuttavia, poiché le Università hanno quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'erogazione di servizi connessi a dette finalità potrà essere oggetto di contratto mediante accordi ex art. 15 L 241/1990, solo ove previsto dallo Statuto universitario.
Resta ferma, infatti, la necessità di effettuare, caso per caso, un esame approfondito dello statuto delle Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite; in sostanza, la stazione appaltante dovrà verificare se l'Università potrà statutariamente svolgere attività di impresa offrendo la fornitura di beni o la prestazione di servizi sul mercato, pur senza rivestire la forma societaria.
Nella specie, l'Avviso di Selezione pubblicato dal Comune di Licata non prevede, tra i documenti da presentare per la partecipazione alla procedura, lo statuto universitario delle Università partecipanti, al fine di valutare gli scopi istituzionali per cui sono state costituite.
Giova comunque segnalare, infine, che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 966 del 15.2.2011, ha investito la Corte di Giustizia delle comunità europee per valutare se un affidamento diretto mediante accordi ex art. 15 L. 241/1990 da parte di una ASL nei confronti di una Università possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza, quando l'amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione rivesta al tempo stesso la qualità di operatore economico.
La Corte di Giustizia, pertanto, è stata già investita di valutare su una questione analoga al caso di specie, ovvero se possa essere effettuato un affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una Università, e si dovrà comunque pronunciare al riguardo.
Ma, ad ogni buon fine, anche se si volesse considerare valida ed efficace l'indizione della procedura per la revisione del PRG mediante accordo ex art. 15 L. 241/90 in base alla previsione di cui all'art. 66 del DPR n. 382 dell'11.7.1980, secondo cui le Università "possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici", la scelta del contraente non avverrebbe comunque nel rispetto dei principi e delle regole dettate dal Codice.

 
 
 
 
 

 

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