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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 22 novembre 2013 dell'Ordine Cosenza (Argomento: Affidamento incarichi sotto soglia)  

10 dicembre 2013 - Risposta al quesito del 22 novembre 2013 dell'Ordine Cosenza (Argomento: Affidamento incarichi sotto soglia)

 

Quesito

Si chiede se le stazioni appaltanti per incarichi sotto soglia siano obbligate a pubblicare elenco dei soggetti cui affidare incarichi professionali.

 
 

Parere

Nel merito, si segnala che le stazioni appaltanti, per l'affidamento di incarichi sotto soglia, devono innanzitutto attenersi alle prescrizioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di cui alla determinazione n. 2 del 6.4.2011.
Tale determinazione, con riferimento alla pubblicità dell'elenco dei soggetti cui affidare incarichi professionali, chiarisce che i principi di uguaglianza di trattamento e di non discriminazione comportano un obbligo di trasparenza che consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato alla concorrenza.
Oltre a ciò, per gli elenchi di operatori economici, istituiti anche mediante "indagine di mercato", occorre pubblicizzare adeguatamente la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possano essere tratti i nomi degli operatori da invitare, mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee, quali la pubblicazione sul profilo di committente e sui siti informatici previsti dall'articolo 66, comma 7, del Codice.
Corre l'obbligo di specificare che, con riferimento all'affidamento diretto di servizi inferiori a 40.000 euro, in base all'art. 267, comma 10, del Regolamento, la stazione appaltante procede a seguito di indagine di mercato (con richiesta manifestazione di interesse ad operatori economici) o attingendo ad un elenco redatto, previa pubblicità, ai sensi dell'art. 125 del Codice.
Inoltre, in base all'art. 1, commi 16 e 32, della legge 190/2012, è sancita la trasparenza dell'attività amministrativa di una P.A. mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
A sua volta, l'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che ciascuna amministrazione pubblichi le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Ed è proprio l'art. 1, comma 1, del citato D.Lgs n. 33/2013 a specificare espressamente che "la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
Ne deriva, in conclusione, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopraindicate, che le stazioni appaltanti, per incarichi sotto soglia, debbano ricorrere al proprio elenco di soggetti a cui affidare incarichi professionali o, in alternativa, procedere ad un'indagine di mercato, attraverso pubblicazione di avviso per acquisizione delle manifestazioni di interesse.

 
 
 
 
 

 

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