Da una prima analisi di quanto pervenuto, si
osserva quanto segue:
·
l'art. 5 del DL n. 83/2012 (Cresci Italia), convertito
nella L. 134/2012, così recita: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II,
titolo I, capo IV del Codice, si applicano i parametri individuati con il
decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle
disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite
le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi
(...)". Si tratta del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n.
143 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013 ed entrato
in vigore il 21 dicembre 2013) recante
"Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi
all'architettura ed all'ingegneria". Pertanto, alla luce di quanto già
rilevato da Codesto Ordine nel documento allegato alla propria nota n. 400 del
27 marzo scorso, questo Consiglio Nazionale non può che ribadire che le
amministrazioni aggiudicatrici, per le gare bandite dal 21 dicembre 2013, sono
obbligate a determinare i corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria
applicando esclusivamente e rigorosamente le aliquote del Decreto Ministeriale
31 ottobre 2013, n. 143;
·
il bando si riferisce alla progettazione esecutiva e al
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; tale ultima
prestazione, tuttavia, non può trovare posto nella procedura dell'appalto
integrato. Prescrive infatti l'art. 24, comma 3, del Regolamento: "3. Quando il
progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2,
lettera b), del codice il progetto è corredato dello schema di contratto e
del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo
43, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare
il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. ";
·
in base all'art. 53, comma 4, del Codice, la presente
tipologia di appalto deve essere stipulata a corpo;
all'art. 1 della parte III
del Capitolato Speciale d'Appalto, si citano e si fa espresso riferimento ad un
art. 14, un art. 50 e un allegato CP (corrispettivi per la progettazione) di
cui, tuttavia, non si rinviene traccia.