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Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori

 
  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 27 marzo 2014 dell'Ordine Caserta (Argomento: Importo servizio a base di gara)  

4 aprile 2014 - Risposta al quesito del 27 marzo 2014 dell'Ordine Caserta (Argomento: Importo servizio a base di gara)

 

Quesito

Si chiede un parere in merito al bando per l'affidamento della progettazione esecutiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori di ampliamento della zona a traffico limitato e punti di snodo del bikesharing (Piazza Cirillo, Piazza Diana e Piazza Crispi) del Comune di Aversa (CE).

 
 

Parere


Da una prima analisi di quanto pervenuto, si osserva quanto segue:

·   l'art. 5 del DL n. 83/2012 (Cresci Italia), convertito nella L. 134/2012, così recita: "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del Codice, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi (...)". Si tratta del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 21 dicembre 2013)   recante "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Pertanto, alla luce di quanto già rilevato da Codesto Ordine nel documento allegato alla propria nota n. 400 del 27 marzo scorso, questo Consiglio Nazionale non può che ribadire che le amministrazioni aggiudicatrici, per le gare bandite dal 21 dicembre 2013, sono obbligate a determinare i corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria applicando esclusivamente e rigorosamente le aliquote del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143;

·   il bando si riferisce alla progettazione esecutiva e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; tale ultima prestazione, tuttavia, non può trovare posto nella procedura dell'appalto integrato. Prescrive infatti l'art. 24, comma 3, del Regolamento: "3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 43, nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. ";

·   in base all'art. 53, comma 4, del Codice, la presente tipologia di appalto deve essere stipulata a corpo;

all'art. 1 della parte III del Capitolato Speciale d'Appalto, si citano e si fa espresso riferimento ad un art. 14, un art. 50 e un allegato CP (corrispettivi per la progettazione) di cui, tuttavia, non si rinviene traccia.


 
 
 
 
 

 

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