Innanzitutto,
si manifesta apprezzamento per il lavoro svolto, finalizzato alla promozione
del concorso, quale strumento di selezione per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria, fondato sulla qualità della prestazione
professionale e non sul fatturato o sul ribasso dei compensi del professionista
concorrente.
Ciò premesso,
esaminato lo schema di bando proposto, non si rilevano elementi di difformità
alle norme vigenti.
Tuttavia, al
fine di migliorarne ulteriormente il testo, sono stati individuati alcuni
suggerimenti, i quali sono stati riportati nelle note in calce allo stesso
bando.
·
Appare superfluo specificare il carattere internazionale
dell'iniziativa. Infatti, ai sensi dell'art. 101 del Codice, l'ammissione dei
partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio
di un solo Stato membro o a una parte di esso.
·
Il bando, nella sua versione definitiva, dovrà
specificare i valori parametrici per il calcolo del costo massimo di
realizzazione all'intervento da progettare (art. 260, comma 2, lett. i, del
Regolamento).
·
La partecipazione degli ingegneri deve essere riferita
ai soli ingegneri civili ambientali.
·
Pur se nelle facoltà dell'Ente banditore, appare
eccessivo l'inserimento di una causa di esclusione riferita a rapporti di
collaborazione non più in atto. Sarebbe invece necessario sottolineare
l'incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice e dei loro
parenti e collaboratori.
·
E' opportuno specificare che, per entrambe le fasi,
sugli elaborati progettuali, oltre ai codici alfanumerici, non vengano apposte
firme, sigle, marchi, loghi o altri segni di riconoscimento. Bisogna, peraltro,
riservare molta attenzione alle modalità di attribuzione dei suddetti codici
alfa numerici, in modo che venga assolutamente garantito l'anonimato prescritto
dall'art. 107, comma 1, del Codice, sino alla conclusione dei lavori della
commissione.
·
In merito agli elaborati richiesti, è necessario
specificare che, sia per la prima che per la seconda fase, non sono ammessi, a
pena di esclusione, elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati nel bando.
·
Si ritiene opportuno specificare, in modo chiaro, che
sono incompatibili tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del bando e
relativi allegati.
·
I criteri di valutazione delle proposte progettuali, nei
concorsi di progettazione, devono essere predeterminati nel bando facendo
chiaro riferimento ad uno dei metodi dell'allegato I del Regolamento. Si
consideri che metodi diversi, previsti nell'allegato I, possono condurre a
valutazioni e graduatorie diverse tra loro.
·
I criteri e i metodi di valutazione individuati, devono
fare chiaro riferimento all'allegato I del Regolamento (art. 260, comma 5, DPR
207/2010).
·
Ai fini della determinazione dell'entità del montepremi,
si ritiene necessario utilizzare, quale riferimento, il corrispettivo relativo
alla progettazione preliminare, tenendo anche conto che il successivo incarico
al vincitore riguarderà le sole fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.
·
In merito al copyright, può essere utile specificare che
per i progetti, le immagini e tutto il materiale reso disponibile all'ente
banditore e richiesto per la partecipazione, il concorrente assume ogni
responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di autore,
di proprietà intellettuale e, in genere, di privativa altrui.
Il bando dovrebbe riportare
le modalità di ritiro degli elaborati da parte dei concorrenti (art. 260, comma
3, del Regolamento).