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  ISTITUZIONE , Lavori Pubblici , Pareri CNAPPC a Ordini , Risposta al quesito del 3 febbraio 2014 dell'Ordine Milano (Argomento: STP)  

10 febbraio 2014 - Risposta al quesito del 3 febbraio 2014 dell'Ordine Milano (Argomento: STP)

 

Quesito

Abbiamo ricevuto dal servizio legale della Confcooperative Lombardia i quesiti che di seguito riportiamo relativi alla partecipazione alle gare della STP, sui quali chiediamo un confronto con il Consiglio Nazionale

 
 

Parere


Si fa riferimento alle procedure di affidamento alle STP dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 10, commi 3-11, della legge 183/2011 e dal relativo regolamento attuativo approvato con DM 8 febbraio 2013, n. 34.

A parere di questo Consiglio tali disposizioni, pur determinando un nuovo quadro normativo che prevede per le STP l'esercizio di attività professionali (comunque eseguite esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione), non risolvono le criticità relative al mancato adeguamento dell'art. 90 del Codice, che individua i soggetti che possono essere affidatari di servizi di architettura e ingegneria.

Il sopra citato art. 90, infatti, nella stesura attuale, non comprende le STP, né appare possibile un'analogia con le società di professionisti o con le società di ingegneria di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dello stesso articolo. E' infatti sufficiente esaminare la specialità dei requisiti richiesti a tali forme societarie, dal Codice e dal Regolamento, per poter escludere, in prima analisi, tale soluzione.

Analogo problema presenta l'estensione alle società tra professionisti della facoltà, prevista per i soggetti appartenenti a consorzi stabili (art. 36 del Codice), di attribuire i requisiti maturati tra gli esecutori delle quote di appalto.

Nelle more che venga fornita una soluzione dagli organi competenti, si ritiene possibile muoversi esclusivamente all'interno della normativa vigente in materia societaria, per conciliare le forme possibili di società tra professionisti ex L. 183/2011 (e relativo decreto attuativo) con la disciplina delle società di professionisti ex Codice.

Una prima possibile soluzione alle criticità connesse alla partecipazione a procedure di affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria potrebbe pertanto scaturire dalla lettura del comma 8 dell'art. 10 della L. 183/2011, ove si prevede che "la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali". Ad esempio, nelle forme di sole società di persone e società cooperative, una società di professionisti ex art. 90, comma 2, lett. a), del Codice e art. 255 del Regolamento potrebbe essere ricompresa in una società tra professionisti di cui all'art. 10 della L. 183/2011.

Tale interpretazione troverebbe fondamento proprio alla luce dell'art. 90, comma 2, lett a), ove si sancisce che "i soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815". Stante l'intervenuta abrogazione proprio di quest'ultimo riferimento normativo, si potrebbe ora fare riferimento, in questo caso, all'art. 10 della L. 183/2011.

All'interno di una STP potrebbe quindi coesistere una società fra professionisti, appositamente creata per la partecipazione ad appalti pubblici. In questo modo verrebbe ovviata la questione dei requisiti propri della società e non dei soci.

Al di là delle superiori valutazioni, il tema affrontato da Codesto Ordine merita una soluzione legislativa e, in attesa di norme adeguate, di approfondimenti e pronunciamenti di soggetti istituzionali, in primo luogo della competente AVCP.

A tal uopo, questo Consiglio proporrà un emendamento all'art. 90 del Codice, affinché ricomprenda, in modo chiaro, le STP, di cui all'art. 10 della L. 183/2011, tra i soggetti cui possono essere affidati incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto tecnico amministrativo al RUP, ecc.

Contestualmente, in attesa di un intervento legislativo, lungo l'iter per l'emanazione delle nuove linee guida sull'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, già avviato proprio dalla AVCP, le problematiche sollevate da Codesto Ordine (e le soluzioni per superarle) saranno oggetto del contributo che il CNAPPC produrrà nel corso delle relative consultazioni.


 
 
 
 
 

 

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