Il testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 1°
dicembre 2006
(da Italia Oggi del 2 dicembre 2006)
ARTICOLO 1
Delega al governo in materia di professioni
intellettuali
1. Il governo è delegato a emanare, entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi aventi a oggetto la disciplina delle professioni intellettuali, e
delle relativi forme organizzative, nel rispetto delle competenze delle regioni,
in coerenza con la normativa comunitaria in materia di libertà di accesso,
limitando, a tutela della concorrenza, l'ambito delle attività riservate, nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati nei successivi articoli.
La delega comprende anche il coordinamento con la normativa della istruzione di
secondo grado e universitaria, in particolare per quanto riguarda gli esami di
stato e l'accesso alle professioni.
2. I decreti legislativi previsti dalla
presente legge sono emanati, salvo quanto previsto dall'articolo 5, su proposta
del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'università e
della ricerca, con il ministero della pubblica istruzione, con il ministro dello
sviluppo economico, con il ministro delle politiche giovanili e dello sport, con
il ministro per gli affari regionali, con il ministro per le
politiche
comunitarie nonché con il ministro competente in relazione alla specifica
attività svolta dai professionisti, e in particolare con il ministro della
salute per le materie di sua competenza, sentiti gli ordini professionali
interessati, l'autorità garante della concorrenza e del mercato, la Conferenza
stato-regioni e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, da
rendersi entro 30 giorni dalla ricezione degli schemi; decorso tale termine i
decreti legislativi sono comunque emanati.
3. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1 possono essere
emanati decreti correttivi e integrativi, con le modalità di cui al comma 2, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
4.
Dalla applicazione della presente legge e dai decreti delegati non possono
scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato.
ARTICOLO 2
Principi e criteri generali di disciplina delle
professioni intellettuali
1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, commi 1 e 4, il governo disciplina le modalità generali di
accesso e di esercizio, tenuto conto delle specificità delle singole attività
professionali, con esclusione di quelle disciplinate dall'articolo 29, comma 7,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi, fatti salvi i criteri riguardanti
le
professioni di cui agli articoli 3 e 4:
a) prevedere che l'accesso alle
professioni sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di
predeterminazione numerica, salvo quanto previsto alla lettera f); favorire
l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse;
b) valorizzare e
razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente
essenziale dello sviluppo economico del paese;
c) garantire la libertà di
concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti a una effettiva e
informata facoltà di scelta e a un adeguato livello qualitativo della
prestazione professionale;
d) individuare, sulla base degli interessi
pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare
attraverso il ricorso a ordini, albi o collegi professionali, in modo tale ne
derivi una riduzione rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente,
o associazioni di cui all'articolo 7, e favorendo, per gli ordini, albi e
collegi già esistenti, e favorendo, per quegli ordini, albi e collegi già
esistenti, per i quali non ricorrano specifici interessi pubblici che rendano
necessario il ricorso al sistema ordinistico, la trasformazione in associazioni
di cui all'articolo 7;
e) riorganizzare le attività riservate a singole
professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la
tutela di diritti costituzionalmente garantiti per il perseguimento di finalità
di interesse generale, previa verifica della inidoneità di altri strumenti
diretti a raggiungere il medesimo fine e senza aumentare le riserve già previste
dalla legislazione vigente;
f) conformemente ai principi di proporzionalità e
salvaguardia della concorrenza prevedere la possibilità di limitate e specifiche
ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività
professionali siano caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dalla
esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della
domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possano
esercitare, anche senza vincoli territoriali;
g) prevedere che l'esercizio
della attività sia fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio,
intellettuale e tecnica, del professionista;
h) prevedere che la professione
possa essere esercitata in forma individuale o associata, o in forma societaria;
prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza
intellettuale e tecnica del professionista anche per prevenire il verificarsi di
situazioni di conflitto di interessi; prevedere, in relazione ai casi di
rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione a ordini, albi o
collegi sia obbligatoria o sia compatibile con lo stesso, con riferimento alle
sole attività riservate;
i) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di
esercizio della professione, un'adeguata tutela degli interessi pubblici
generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto
delle regole deontologiche, la diretta e personale responsabilità del
professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del
danno ingiusto che dall'attività del professionista sia
eventualmente
derivato;
l) consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a
trasparenza e veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni
professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto, ai costi
complessivi delle prestazioni;
m) prevedere che il corrispettivo della
prestazione sia consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il
diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò
non sia possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel
massimo; prevedere, a tutela del cliente, la individuazione generale di limiti
massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;
m) prevedere i casi di
assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo
professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al
livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività
professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di
attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli
ordini, gli albi e i collegi e le associazioni di negoziare per i propri
iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando idoneo contratto
operante per tutti gli iscritti previa procedura di gara comunitaria in materia
di affidamento di servizi e salva la facoltà di ogni iscritto di aderire;
introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente
nell'assumere l'incarico, gli estremi della polizza e il relativo
massimale;
o) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne
l'affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria
appartenenza a ordini o associazioni professionali e di fornire indicazioni
sulla sua specifica esperienza e sulla esistenza di potenziali situazioni di
conflitto di interessi in relazione alla prestazione richiesta.
ARTICOLO 3
Principi e criteri specifici per l'accesso alle
professioni intellettuali di interesse generale
1. In attuazione
dell'art. 33, comma 5, della Costituzione, dell'art. 2061 del codice civile e
nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il governo
disciplina le modalità di accesso alle professioni intellettuali nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi, tenuto conto della specificità delle
singole professioni e nell'osservanza dei criteri di proporzionalità ed
effettiva necessità anche in relazione alla concorrenza:
a) disciplinare il
tirocinio professionale, di durata non superiore a dodici mesi in relazione alle
singole professioni e comunque contenuta secondo modalità che privilegino la
concentrazione delle esperienze professionali, che garantiscano l'effettiva
acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione, e
da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista iscritto da almeno
quattro anni, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5; riconoscere un equo
compenso commisurato all'effettivo apporto del tirocinante all'attività dello
studio professionale; prevedere, tenendo conto delle singole tipologie
professionali, forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico
ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi
ordini
professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché
strutturati in modo teorico-pratico, nonché la possibilità di effettuare
parzialmente il tirocinio all'estero, garantendo in ogni caso l'insegnamento dei
fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione;
b) mantenere
l'esame di stato per quelle professioni il cui esercizio può incidere su diritti
costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di
specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità; disciplinare
le modalità dell'esame di stato, o del concorso per i casi di obbligatoria
predeterminazione numerica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in modo
da assicurare l'uniforme valutazione dei candidati su base nazionale e la
verifica del possesso delle competenze tecniche necessarie per la specificità
delle singole professioni; prevedere che le commissioni giudicatrici siano
composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione
professionale, limitando a meno della metà la presenza di membri effettivi e
supplenti appartenenti agli ordini professionali o da questi designati e
limitando alla sola presidenza, in concorso con altri soggetti professionali e
nel rispetto delle attuali previsioni normative, la possibilità di nomina di
magistrati ordinari; individuare le modalità che assicurino la terzietà dei
commissari e l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità sul territorio
in caso di previsione di procedure decentrate; garantire una adeguata pubblicità
all'avvio delle procedure di abilitazione o ai concorsi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f).
ARTICOLO 4
Principi e criteri concernenti gli ordini per le
professioni intellettuali di interesse generale
1. Nell'attuazione
della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, il governo provvede a
regolamentare le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinarne l'organizzazione in
ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici
non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in
relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite
sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli
iscritti;
b)prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi, in organi
centrali e periferici, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto
delle specificità delle singole professioni, ferma l'abilitazione all'esercizio
per l'intero territorio nazionale e salve le limitazioni volte a garantire
l'adempimento di funzioni pubbliche;
c) prevedere che gli ordini, albi e
collegi, disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte
degli organi centrali dei compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti
degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di
atti sostitutivi, l'attribuzione del potere di designazione di propri
rappresentanti, la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali
hanno la rappresentanza istituzionale, la redazione dei codici deontologici
nazionali, la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture
territoriali;
d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza
del ministero competente, la tutela degli interessi pubblici connessi
all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e
dell'aggiornamento professionale permanente degli iscritti; dotare gli ordini
professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione,
prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo
organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia
dell'economicità della gestione, sempre sotto la vigilanza del ministero
competente;
e) disciplinare: la composizione gli ordini, albi e collegi,
nelle articolazioni sia nazionali che territoriali, i meccanismi elettorali per
la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti
in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza
presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la
tutela delle minoranze, nonché
l'individuazione dei casi di ineleggibilità,
di incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo
svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o
nei consigli direttivi di enti o associazioni aventi rapporti di natura
economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata
rinnovabilità così da non superare il massimo di dieci anni;
prevedere una
disciplina transitoria, di durata non superiore a due anni, in relazione alla
applicazione della temporaneità delle cariche e della limitata rinnovabilità, al
fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;
f) prevedere l'obbligo
di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi motivatamente determinati
dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente necessaria
all'espletamento dell'attività a essi rispettivamente demandate prevedendo
idonee forme di vigilanza da parte dei ministeri competenti;
g) prevedere
come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e
la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del
rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e
degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad
agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di
giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di
contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di
cui all'art. 2 lett. g); comprendere fra tali compiti la collocazione presso
studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per
il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la
destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite
finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi,
alle suddette iniziative, anche istituendo fondazioni finalizzate;
h)
prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il
potere del ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i
consigli degli organi periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri
lo scioglimento dei consigli degli organi centrali.
ARTICOLO 5
Raccordo con la normativa dell'istruzione
universitaria
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i
decreti legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi
universitari e la disciplina delle professioni intellettuali, per il cui
esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello
universitario, sono emanati su proposta del ministro dell'università e della
ricerca, di concerto con il ministro della giustizia e del ministro competente
per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1, e 4, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) operare il raccordo
tra i titoli di studio universitari e l'ammissione all'esame di stato garantendo
la possibilità di accesso alle sezioni degli ordini, albi e collegi
corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi;
b) prevedere,
per il tirocinio professionale, specifiche attività formative organizzate dalle
università, con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio
contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento
di ciascun titolo di laurea, garantendo in ogni caso la conoscenza dei
fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione.
2.
Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti legislativi concernenti
l'istituzione di apposite sezioni di ordini, albi e collegi delle professioni,
per il cui esercizio sia richiesto il possesso di un titolo di studio a livello
universitario, fatto salvo per quanto previsto al comma 3, sono emanati su
proposta del ministro dell'università e della ricerca di concerto con il
ministro della giustizia e con il
ministro competente per il singolo settore,
secondo le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e
collegi distinti a seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare
l'ambito di attività professionale il cui esercizio è consentito per effetto
della iscrizione nella apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. I decreti legislativi di cui
al comma 2 concernenti la disciplina delle professioni sanitarie sono emanati su
proposta del ministro della salute e del ministro dell'università e della
ricerca di concerto con il ministro della giustizia.
ARTICOLO 6
Raccordo con la normativa dell'istruzione secondaria
superiore
1. Nell'esercizio della delega di cui all'art. 1 i decreti
legislativi concernenti il raccordo tra la normativa degli studi secondari e la
disciplina delle professioni intellettuali, per il cui esercizio sia richiesto
il possesso di un titolo di studio a livello di scuola secondaria superiore,
sono emanati su proposta del ministro della pubblica istruzione e del ministro
dell'università e ricerca, di concerto con il ministro della giustizia e del
ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni dell'art. 1,
commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
operare il raccordo tra i titoli di studio di scuola secondaria superiore e
l'ammissione all'esame di stato garantendo la possibilità di accesso alle
sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli
di studio medesimi;
b) prevedere, per il tirocinio professionale, specifiche
attività formative organizzate dalle istituzioni scolastiche e dalle università,
con la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente
all'ultima fase degli studi necessaria per il conseguimento di ciascun titolo di
studio, garantendo in ogni caso la conoscenza dei fondamenti tecnici, pratici e
deontologici della professione.
2. Nell'esercizio della delega di cui
all'art. 1 i decreti legislativi concernenti l'istituzione di apposite sezioni
di ordini, albi e collegi delle professioni, per il cui esercizio sia richiesto
il possesso di un titolo di studio al livello di scuola secondaria superiore,
sono emanati su proposta del ministro della pubblica istruzione e ministro
dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro della giustizia e
con il ministro competente per il singolo settore, secondo le disposizioni
dell'art. 1, commi 1 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) istituire sezioni degli ordini, albi e collegi distinti a
seconda del titolo di studio posseduto;
b) determinare l'ambito di attività
professionale il cui esercizio è consentito per effetto della iscrizione nella
apposita sezione nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e).
ARTICOLO 7
Principi e criteri in materia di codice deontologico e
potere disciplinare
1. Nell'attuazione della delega, e con specifico
riferimento all'emanazione di codici deontologici di categoria e al potere
disciplinare degli ordini, il governo si attiene ai seguenti principi e criteri
generali:
a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice
deontologico avente queste finalità: garantire la libera scelta da parte
dell'utente e il suo affidamento, il diritto a una qualificata, corretta e seria
prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le
modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interesse; tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio
della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio;
garantire la credibilità della professione; garantire la concorrenza; stabilire
che la violazione dei principi in materia di pubblicità di cui all'articolo 2,
comma 1
lettera e), possa essere fonte di responsabilità disciplinare;
b)
prevedere che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi
nazionali e territoriali, distinti dagli organi di gestione e strutturati in
modo da assicurare adeguata rappresentatività, anche per sezioni, imparzialità e
indipendenza, composti non soltanto da professionisti iscritti nel relativo
albo; prevedere che in sede locale solo alcuni dei componenti delle commissioni
disciplinari
appartengano allo stesso ordine territoriale cui è iscritto
l'incolpato, con la possibilità di costituire commissioni regionali o
interregionali ovvero di spostare la competenza territoriale a conoscere del
procedimento disciplinare;
c) prevedere specifiche regole per la titolarità e
l'esercizio dell'azione disciplinare e per la celere conclusione del
procedimento, in coerenza con i principi del contraddittorio, del diritto di
difesa e del giusto procedimento;
d) consentire l'impugnazione avanti gli
organi centrali o comunque innanzi a organi giurisdizionali e l'esperibilità del
successivo ricorso per cassazione;
e) prevedere l'esercizio, in via
sostitutiva per i casi d'inerzia, della azione disciplinare da parte del
ministro competente alla vigilanza, o di suo delegato, o del pubblico ministero,
se non titolare dell'azione disciplinare;
f) individuare gli illeciti
disciplinari nel mancato rispetto delle leggi e del codice deontologico,
nell'omesso aggiornamento della formazione professionale, nei comportamenti
pregiudizievoli per il cliente o contrari alla credibilità e al decoro della
professione;
g) individuare le sanzioni applicabili secondo una graduazione
correlata alla gravità e/o alla reiterazione dell'illecito, cioè dal semplice
richiamo alla cancellazione dall'albo; prevedere che, in caso di illecito
commesso dal professionista socio, gli effetti sanzionatori gravino anche sulla
società e sui professionisti titolari di cariche sociali; prevedere il modo in
cui incidono gli effetti sanzionatori nel caso di società costituite da
professionisti appartenenti a categorie diverse, attenendosi al criterio della
prevalente attività prestata fra quelle multidisciplinari, fatta comunque salva
la responsabilità per i professionisti titolari di cariche sociali; prevedere
ipotesi
eccezionali di sospensione cautelare limitata nel tempo.
ARTICOLO 8
Princìpi e criteri in materia di associazioni
professionali riconosciute
1. Nell'attuazione della delega di cui
all'articolo 1, commi 1, e 4, il governo individua gli interessi generali in
base ai quali possono essere riconosciute le associazioni di esercenti le
professioni, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti,
di favorire la selezione qualitativa e la tutela dell'utenza, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la libertà di costituire
associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, tra
professionisti che svolgano attività professionale omogenea, con il limite che,
nel caso di attività riservate, possono farne parte solo gli iscritti al
relativo ordine, albo o collegio;
b) stabilire che la partecipazione
all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto
della libera concorrenza;
c) prevedere l'iscrizione in apposito registro di
quelle associazioni tra professionisti che siano in possesso dei seguenti
requisiti: ampia diffusione sul territorio; svolgimento di attività che possano
incidere su diritti costituzionalmente garantiti o su interessi che, per il loro
radicamento nel tessuto socio-economico, comportino l'esigenza di tutelare gli
utenti; prevedere che il registro sia distinto in due sezioni, una tenuta dal
ministero della giustizia e l'altra, per le materie di esclusiva competenza, dal
ministero della salute, e che l'iscrizione sia disposta dal ministero competente
per ciascuna sezione, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico,
sentiti il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e gli ordini
eventualmente interessati;
d) prevedere, ai fini della registrazione, che le
associazioni siano state costituite da almeno quattro anni e che le stesse siano
attive su tutto il territorio nazionale, che i relativi statuti e clausole
associative garantiscano: la precisa identificazione delle attività
professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva
delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di
incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei
relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di
princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la
previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati
nell'esercizio della professione; la esistenza di una struttura organizzativa, e
tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità
dell'associazione, e in particolare i livelli di qualificazione professionale,
la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva
applicazione del codice etico;
e) prevedere che soltanto le associazioni
registrate possano rilasciare attestati di competenza riguardanti la
qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative
specializzazioni, con esclusione delle attività riservate di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), assicurando che tali attestati siano preceduti da una
verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano
redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le
relative specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in
possesso dell'associazione;
f) prevedere che i decreti legislativi siano
redatti in modo tale da escludere incertezze in ordine alle funzioni
rispettivamente attribuite dalla legge agli ordini professionali e alle
associazioni di professionisti;
g) prevedere le modalità di tenuta del
registro e delle sue sezioni da parte del ministro della giustizia e da parte
del ministro della salute, il controllo sul costante possesso dei requisiti di
cui alle lettere precedenti a pena di cancellazione e la conseguente inibizione
per gli iscritti di utilizzare gli attestati di cui alla lett. e).
ARTICOLO 9
Principi e criteri in materia di società tra
professionisti
1. Nell'esercizio della delega, ferma restando la
possibilità di esercitare le professioni intellettuali in forma societaria, in
conformità alle disposizioni previste dal codice civile e alla eventuale
disciplina di settore, il governo disciplina l'esercizio delle professioni
riservate o regolamentate nel sistema ordinistico anche in forma societaria o
cooperativa nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano
essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente a oggetto esclusivo
l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo
autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che
dette professioni possano essere esercitate anche mediante strumenti societari o
cooperativi temporanei che garantiscano la esistenza di un centro di imputazione
di interessi in relazione a uno scopo determinato e cessino dopo il
raggiungimento dello stesso;
b) prevedere che alla società possano
partecipare soltanto professionisti iscritti in ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni, nonché cittadini degli stati dell'Unione europea purché in
possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti
soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria fermo
restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate;
c)
disciplinare la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli
utenti e prevedere l'iscrizione della società negli albi professionali;
d)
prevedere che l'incarico professionale conferito alla società possa essere
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della
prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in
mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato
per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del
professionista
autore della prestazione;
e) prevedere che la
partecipazione a una società sia incompatibile con la partecipazione ad altra
società tra professionisti;
f) prevedere le modalità di esclusione dalla
società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento
definitivo;
g) prevedere che la società possa rendersi acquirente di beni e
diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività
necessarie a tale scopo;
h) prevedere che i professionisti-soci siano tenuti
all'osservanza del codice deontologico dei proprio ordine professionale;
i)
prevedere che anche la società sia soggetta al regime disciplinare dell'ordine
al quale risulti iscritta.
2. Nel disciplinare la società multiprofessionale
o i centri di imputazione temporanea di cui al comma 1 lettera a), per attività
diverse ma compatibili fra loro, stabilire gli ambiti di incompatibilità;
prevedere che a tali società si applichi in quanto compatibile, la
disciplina
delle diverse professioni con modalità tali da coordinare le norme sostanziali e
procedimentali regolanti i diversi profili di responsabilità, anche
disciplinari;prevederne l'iscrizione negli albi relativi alle singole attività e
disciplinare, nel caso di cancellazione
della società da uno degli albi nei
quali la società sia iscritta, l'esclusione del o dei soci iscritti nel medesimo
albo; prevedere che restino salve, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di società di ingegneria di cui all legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, nonché le disposizioni emanate in attuazione delle
direttive comunitarie, in particolare dall'articolo 19 della
legge 21
dicembre 1999, n. 526.
3. Nel disciplinare il regime di responsabilità,
prevedere che dell'adempimento risponda direttamente e illimitatamente il socio
incaricato dell'attività, se individuato secondo la lettera d) del comma 1,
nonché in via solidale la società, ovvero se tale individuazione manchi,
direttamente la società e illimitatamente i soci; prevedere che risponda la
società quando il fatto determinante la responsabilità sia esclusivamente
collegabile alle direttive impartite dalla stessa; prevedere la sentenza
pronunziata nei confronti della società faccia stato anche nei confronti del
socio o dei soci ai quali sia stato conferito l'incarico di svolgere l'attività
professionale e che gli stessi
possano intervenire nel procedimento civile
instaurato contro la società e possano impugnare la decisione pronunciata nei
confronti di essa.
4. Nel regolamentare le formalità di costituzione e il
regime di funzionamento della società e dei centri di imputazione temporanei di
cui al comma 1 lettera a), prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto anche
con riferimento alla società multiprofessionale e la possibilità di indicare
nella ragione sociale il nome di uno o più professionisti nonché di un
professionista non più esercente,
regolando i limiti di tale uso; stabilire
la disciplina dei conferimenti, distinguendo tra società monoprofessionali,
società multiprofessionali e centri di imputazione temporanei, e prevedere che
il conferimento possa consistere nel nome del professionista o nell'apporto di
clientela, stabilendone le condizioni, oppure nella prestazione di attività
professionale e di capitale; prevedere che nel
caso di partecipazione di soci
non professionisti di cui alla lettera b) del comma 1, le cariche sociali siano
riservate a soci professionisti; prevedere diritti di opzione in favore dei soci
in caso di recesso o morte o esclusione di un socio.