Illegittima la richiesta di cauzioni provvisorie e quelle definitive nelle gare di progettazione. È quanto afferma il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza del 13 marzo 2007, n. 1231, che prende in esame un bando di gara per progettazione e direzione lavori.
Il Consiglio di stato, nel confermare il giudizio di primo grado, prima di entrare nel merito, innanzitutto chiarisce che in un appalto pubblico di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria 'trova applicazione non il decreto legislativo n. 157/95 ma la legge n. 109/94 (unitamente al relativo regolamento di attuazione introdotto con il dpr n. 554/99: v. titolo IV)'; esiste infatti una disciplina specifica e più dettagliata rispetto a quella sui servizi in generale.
Per quel che riguarda i profili attinenti le garanzie da prestare in sede di gara e in sede contrattuale, i giudici precisano che 'il legislatore ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi'.
Ciò viene desunto guardando alla normativa specifica (articoli 30, comma 5, della legge n. 109/94 e articolo 105 del dpr n. 554/99) che si distingue da quella dell'articolo 30, commi 1 e 2, 'specifica per gli esecutori dei lavori', e che ha anche carattere esaustivo, dice la sentenza, perché il comma 7 dell'articolo 30 ha soppresso 'le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa vigente'.
Secondo i giudici, in una gara di progettazione e direzione dei lavori risulta 'non conforme alla normativa' la richiesta di presentazione della cauzione provvisoria e di quella definitiva in capo al progettista.
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