Quando si parla di edificio condominiale, assume particolare rilievo il suo aspetto esteriore, quello che comunemente va sotto il nome di "estetica dell'edificio". Come sottolinea la Cassazione, si tratta di un bene al quale sono interessati tutti i condomini, ed è suscettibile di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale, sia di quella collettiva delle parti comuni. (...) Attenzione merita l'individuazione dei criteri per valutare la lesione del decoro architettonico, premettendo che quest'ultimo viene tutelato non solo sotto il profilo puramente estetico, quanto e soprattutto sotto il profilo economico. (...)
Sopraelevazioni a tenuta di stile
Altro bene che merita tutela, secondo il Codice civile, è l'aspetto architettonico inteso, precisa, la Cassazione, come "caratteristica" insita nello stile dell'edificio sicché l'adozione, nella parte sopraelevata, di uno stile diverso da quello preesistente, comporta un mutamento peggiorativo dell'aspetto, percepibile da qualunque osservatore". (...)
Tuttavia bisogna fare attenzione perché quando si parla di "deturpazione estetica", non si fa riferimento al bello o all'aspetto architettonico. Così come qualunque edificio può rimanere deturpato anche senza opere edili, si pensi alle scritture sui muri o alla biancheria stesa.