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Associazioni, riconoscimento Ue

 

Nelle piattaforme europee anche i professionisti senza albo

Testata:
Italia Oggi
 
Data:
12-07-2007
 
Autore:
Ignazio Marino
 
 
Per le professioni non regolamentate passa il treno della direttiva qualifiche. Il tanto sofferto riconoscimento su cui associazioni e ordini non sono mai riusciti a trovare un accordo, infatti, trova spazio nella bozza di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul mutuo riconoscimento dei titoli professionali (la n. 2005/36/Ce). Lo schema di dlgs è in questi giorni al centro di un confronto tra ministero della giustizia in quanto autorità vigilante e professionisti. E dovrebbe essere pronto prima della pausa estiva. L'ultima versione del provvedimento, che ItaliaOggi è in grado di anticipare, infatti, prevede, in alternativa al macchinoso sistema di riconoscimento dei titoli, la possibilità di creare delle piattaforme comuni tra paesi al fine di definire su base europea il profilo delle singole professioni. Lo scopo è quello di colmare le differenze. È a questo processo che le associazioni non regolamentate per conto dei professionisti non iscritti ad alcun ordine o collegio possono partecipare. Si detta così una disciplina per le associazioni, che fino a oggi non c'è mai stata.
Il riconoscimento. Il decreto di recepimento disciplina, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, il riconoscimento delle qualifiche già acquisite in uno o più stati membri dell'Unione europea. Il professionista straniero potrà venire in Italia in regime di libera prestazione di servizi oppure per prestazioni occasionali e temporanee. In quest'ultimo caso la condizione che si esige è quella di aver maturato due anni di esperienza nel paese di origine nel corso degli ultimi dieci anni. Il carattere «temporaneo e occasionale» è valutato caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della sua durata e frequenza. Il professionista che si reca per la prima volta in un altro stato membro è tenuto a informare in anticipo le autorità competenti e fornire apposita documentazione. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, all'atto della prima prestazione si dovrà fare una verifica preliminare finalizzata a evitare danni gravi al destinatario dei servizi. Nel caso di differenze sostanziali si potrà colmare il gap formativo con apposita prova attitudinale successiva alla prima.
(...)
 
 
 

 

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