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  POINT Z.E.R.O. , Autorità di vigilanza sui contratti pubblici  

Autorità di vigilanza sui contratti pubblici

 
Testata:
Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
 
Data:
30-07-2007
 
Autore:
Valeria Uva
 
 
Ai progettisti va richiesta solo la polizza di responsabilità civile. Sono illegittimi i bandi che pretendono anche la cauzione provvisoria e l'impegno per quella definitiva. Le cauzioni sono un onere che grava solo sui costruttori. Con la determinazione 6/2007 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è tornata a ricostruire il quadro normativo delle garanzie che gravono sulle gare di progettazione, già delineato con la delibere 51/2004. L'occasione era data da un bando per l'affidamento di incarichi di progettazione in cui la Provincia di Alessandria aveva chiesto ai partecipanti anche le due cauzioni, provvisoria e definitiva. Una richiesta immotivata secondo l'Ordine degli architetti di Alessandria. Che invece la stazione appaltante giustificava con la lettura del Codice appalti. L'articolo 91 del Codice che regola l'affidamento dei servizi di ingegneria fa esplicito rinvio alla parte II, titoli I e II del Dlgs 163/2006. Una parte in cui ci sono anche gli articoli 75 e 113 dedicati appunto alle cauzioni provvisorie e definitive. Per questo quindi la stazione appaltante aveva ritenuto di dover chiedere anche queste ulteriori coperture. Ma l'Autorità ha ricordato che il legislatore «ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere prestate dall'esecutore rispetto a quelle dei progettisti». «Una tale impostazione - si legge ancora nella nota - testimonia la volontà di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti». Per i quali dunque è necessaria la sola polizza di responsabilità civile che ha il fine di coprire la stazione appaltante «dai rischi derivanti da eventuali oneri di progettazione». Diverso invece l'obiettivo delle cauzioni: la provvisoria serve come «garanzia della serietà dell'offerta», mentre la definitiva tutela la Pa dalla violazione degli obblighi contrattuali». 
 
 
 

 

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